{"id":8957,"date":"2020-04-20T07:33:00","date_gmt":"2020-04-20T05:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.farmagalenica.it\/?p=8957"},"modified":"2022-10-29T19:02:13","modified_gmt":"2022-10-29T17:02:13","slug":"ricetta-galenica-elettronica-via-pec-si-puo-ma-forse-no","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.farmagalenica.it\/ricetta-galenica-elettronica-via-pec-si-puo-ma-forse-no\/","title":{"rendered":"Ricetta galenica elettronica via PEC: si pu\u00f2, ma…"},"content":{"rendered":"\n

L’argomento di oggi \u00e8 uno dei pi\u00f9 pungenti toccati da Farmagalenica (dopo la cannabis terapeutica<\/a> si intende) e riguarda la ricetta galenica elettronica<\/strong> o ricetta galenica online, per dire il pi\u00f9 chiaramente possibile come stanno le cose nella legislazione italiana quando si parla di inviare una ricetta elettronica via PEC.<\/p>\n\n\n\n

La spinta a questo articolo viene, come molte cose negli ultimi mesi, dalla situazione di emergenza causata dal COVID-19<\/strong> (Coronavirus).<\/p>\n\n\n\n

DISCLAIMER: le informazioni contenute in questo articolo sono da ritenersi come meri ragionamenti teorici e spunti legislativi su cui riflettere. L’iniziativa di mettere in pratica quanto esposto \u00e8 personale.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

In un momento in cui le persone non possono spostarsi o devono limitare al minimo gli spostamenti, una delle domande pi\u00f9 chieste dai pazienti alle Farmacie Galeniche di Farmagalenica (che cio\u00e8 preparano farmaci galenici) \u00e8 “Ma posso inviarvi la ricetta via email? \u00c8 valida?<\/strong>“<\/p>\n\n\n\n

Per quanto riguarda la ricetta galenica elettronica, andiamo a scoprire la risposta in questo articolo.<\/p>\n\n\n\n

Before we begin: la tesi del Ministero a Farmagalenica: NON SI PUO’<\/h2>\n\n\n\n

Il 3 Settembre 2021 il Ministero della Salute ha diramato una circolare in cui, citando questo articolo, fornisce una diversa interpretazione e riporta che non \u00e8 possibile accettare una ricetta medica via PEC con firma digitale di cannabis medica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

E’ possibile scaricare di seguito la circolare:<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/www.farmagalenica.it\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/RISPOSTA_lettera_Cannabis_RICETTA_PEC_GA_6321.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n

Vale la pena di notare come tutti i dettami riferiti alla dematerializzazione delle ricette bianche NON siano validi per le ricette galeniche, come indicato dallo stesso Ministero con nota X\/2021.<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, quando il Ministero dice <\/p>\n\n\n\n

non garantisce al Farmacista che analogo invio sia stato fatto [dal Medico, ndr.] ad altra farmacia, pertanto [omiss…]<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

viene spontaneo chiedersi: e quindi? Non avviene forse lo stesso con le ricette bianche cartacee? Quando il medico redige pi\u00f9 copie della stessa ricetta medica non ripetibile (a tutti \u00e8 capitato di vederle) o ogni volta che il Farmacista spedisce una ricetta non ripetibile, che ne sa se il paziente \u00e8 gi\u00e0 stato in un’altra farmacia a ritirare un medesimo medicinale con un’altra ricetta?<\/p>\n\n\n\n

O quando dice che per la PEC<\/p>\n\n\n\n

non \u00e8 prevista dalla normativa vigente in materia di digitalizzazione l’impiego della PEC tra soggetti diversi.<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

c’\u00e8 qualcuno che possa indicare nei commenti in quale occasione l’uso di PEC fuori dalla Pubblica Amministrazione, es. tra aziende (che so… tra farmacia e azienda per il Buono acquisto stupefacenti) o tra privati non \u00e8 consentito? Perch\u00e9 quanto il Ministero sostiene, non collima da quello che \u00e8 spiegato qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Pi\u00f9 avanti nell’articolo, i punti verranno ripresi e discussi approfonditamente.
Ad ogni modo, l’articolo come sempre indicato nel disclaimer sopra, rimane valido per una digressione normativa ed appigli \ud83d\ude09<\/p>\n\n\n\n

Un “curioso” errore su tutti: niente REV galeniche?<\/h3>\n\n\n\n

Il Ministero, nella circolare con cui ritiene le PEC non siano valide, scrive che<\/p>\n\n\n\n

Per quanto riguarda la dematerializzazione delle ricette veterinarie, sono altres\u00ec esclusi dalla dematerializzazione con REV (ricetta elettronica veterinaria) i medicinali contenenti stupefacenti e i medicinali prescrivibili con ricetta magistrale <\/strong>secondo le disposizioni<\/em> [omiss…]<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

dove sembra dimenticare che la prescrizione di galenici magistrali veterinari non stupefacenti \u00e8 regolamentata dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019<\/a> che prevede esplicitamente<\/strong> la prescrizione tramite REV di galenici magistrali, come spiegato qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Nel frattempo FEDERFARMA corre ai ripari con una propria circolare dove riporta che <\/p>\n\n\n\n

Tale interpretazione<\/strong>, legata alla locuzione usata dalla Direzione generale del Ministero responsabile dell\u2019estensione di tale Nota, non pu\u00f2, tuttavia, essere in alcun modo condivisa dalla scrivente, in quanto un\u2019interpretazione siffatta sarebbe da considerare <\/strong>contra legem<\/strong><\/em>. Pertanto, invitiamo le farmacie a continuare ad utilizzare la ricetta elettronica veterinaria (REV) per tutte le prescrizioni medico-veterinarie relative a formule magistrali e officinali.<\/strong><\/p>Circolare FEDERFARMA 12923\/495\/F7\/PE del 09\/09\/2021<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

In conclusione:<\/p>\n\n\n\n

Le REV galeniche continuano a essere valide! Non in virt\u00f9 delle circolari (che non hanno rango di legge), ma in virt\u00f9 del DM 08\/02\/2019 che le ha istituite.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Il lettore si domander\u00e0: ma se c’\u00e8 un errore cos\u00ec grossolano su un argomento del genere, \u00e8 legittimo chiedersi se non ci siano altri errori nelle spiegazioni fornite? <\/p>\n\n\n\n

Update<\/em>: il 18 Ottobre il Ministero rettifica la comunicazione, indicando di sostituire<\/em> il paragrafo incriminato con il seguente<\/strong> che si allinea alla norma:<\/p>\n\n\n\n

Per quanto riguarda la dematerializzazione delle ricette veterinarie, sono altres\u00ec esclusi dalla dematerializzazione con REV (ricetta elettronica veterinaria) i medicinali contenenti stupefacenti con AIC e i medicinali prescrivibili con ricetta magistrale contenenti stupefacenti secondo le disposizioni della normativa vigente di cui \u00e8 possibile trovare puntuale riferimento sul portale ufficiale del Ministero della salute ai seguenti link<\/em> [omiss]<\/p>Circolare 0073403 del 18\/10\/2021<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Da dove nasce la questione della ricetta galenica elettronica<\/h2>\n\n\n\n

In Italia, la dematerializzazione della ricetta medica \u00e8 cominciata nel 2014 quando le ricette SSN (quelle “rosse”) sono state trasformate in promemoria cartacei<\/strong>, ossia fogli di carta che non hanno valore formale come ricetta medica, ma che contengono informazioni tecniche<\/em> (codici ricetta e codice fiscale paziente) per accedere alla ricetta medica elettronica che ha “fisicamente” e “legalmente” sede online (nel SAC, per i pi\u00f9 tecnici).<\/p>\n\n\n\n

Ad essa sono seguiti nel gennaio 2019 la dematerializzazione della ricetta veterinaria, diventata ricetta elettronica veterinaria (REV) e ricetta elettronica veterinaria galenica (REVG)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

A Febbraio 2020 sono diventati elettroniche anche le ricette SSN dei farmaci in DPC (Distribuzione Per Conto, per gli addetti ai lavori), semplicemente includendole come ricette del SSN.<\/p>\n\n\n\n

Nel mondo Farmacia, mancano ormai solo 2 grandi categorie da trasformare in ricette elettroniche:<\/p>\n\n\n\n