{"id":8957,"date":"2020-04-20T07:33:00","date_gmt":"2020-04-20T05:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.farmagalenica.it\/?p=8957"},"modified":"2022-10-29T19:02:13","modified_gmt":"2022-10-29T17:02:13","slug":"ricetta-galenica-elettronica-via-pec-si-puo-ma-forse-no","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.farmagalenica.it\/ricetta-galenica-elettronica-via-pec-si-puo-ma-forse-no\/","title":{"rendered":"Ricetta galenica elettronica via PEC: si pu\u00f2, ma…"},"content":{"rendered":"\n
L’argomento di oggi \u00e8 uno dei pi\u00f9 pungenti toccati da Farmagalenica (dopo la cannabis terapeutica<\/a> si intende) e riguarda la ricetta galenica elettronica<\/strong> o ricetta galenica online, per dire il pi\u00f9 chiaramente possibile come stanno le cose nella legislazione italiana quando si parla di inviare una ricetta elettronica via PEC.<\/p>\n\n\n\n La spinta a questo articolo viene, come molte cose negli ultimi mesi, dalla situazione di emergenza causata dal COVID-19<\/strong> (Coronavirus).<\/p>\n\n\n\n DISCLAIMER: le informazioni contenute in questo articolo sono da ritenersi come meri ragionamenti teorici e spunti legislativi su cui riflettere. L’iniziativa di mettere in pratica quanto esposto \u00e8 personale.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n In un momento in cui le persone non possono spostarsi o devono limitare al minimo gli spostamenti, una delle domande pi\u00f9 chieste dai pazienti alle Farmacie Galeniche di Farmagalenica (che cio\u00e8 preparano farmaci galenici) \u00e8 “Ma posso inviarvi la ricetta via email? \u00c8 valida?<\/strong>“<\/p>\n\n\n\n Per quanto riguarda la ricetta galenica elettronica, andiamo a scoprire la risposta in questo articolo.<\/p>\n\n\n\n Il 3 Settembre 2021 il Ministero della Salute ha diramato una circolare in cui, citando questo articolo, fornisce una diversa interpretazione e riporta che non \u00e8 possibile accettare una ricetta medica via PEC con firma digitale di cannabis medica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n E’ possibile scaricare di seguito la circolare:<\/p>\n\n\n\n https:\/\/www.farmagalenica.it\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/RISPOSTA_lettera_Cannabis_RICETTA_PEC_GA_6321.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n Vale la pena di notare come tutti i dettami riferiti alla dematerializzazione delle ricette bianche NON siano validi per le ricette galeniche, come indicato dallo stesso Ministero con nota X\/2021.<\/p>\n\n\n\n Inoltre, quando il Ministero dice <\/p>\n\n\n\n non garantisce al Farmacista che analogo invio sia stato fatto [dal Medico, ndr.] ad altra farmacia, pertanto [omiss…]<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n viene spontaneo chiedersi: e quindi? Non avviene forse lo stesso con le ricette bianche cartacee? Quando il medico redige pi\u00f9 copie della stessa ricetta medica non ripetibile (a tutti \u00e8 capitato di vederle) o ogni volta che il Farmacista spedisce una ricetta non ripetibile, che ne sa se il paziente \u00e8 gi\u00e0 stato in un’altra farmacia a ritirare un medesimo medicinale con un’altra ricetta?<\/p>\n\n\n\n O quando dice che per la PEC<\/p>\n\n\n\n non \u00e8 prevista dalla normativa vigente in materia di digitalizzazione l’impiego della PEC tra soggetti diversi.<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n c’\u00e8 qualcuno che possa indicare nei commenti in quale occasione l’uso di PEC fuori dalla Pubblica Amministrazione, es. tra aziende (che so… tra farmacia e azienda per il Buono acquisto stupefacenti) o tra privati non \u00e8 consentito? Perch\u00e9 quanto il Ministero sostiene, non collima da quello che \u00e8 spiegato qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Pi\u00f9 avanti nell’articolo, i punti verranno ripresi e discussi approfonditamente. Il Ministero, nella circolare con cui ritiene le PEC non siano valide, scrive che<\/p>\n\n\n\n Per quanto riguarda la dematerializzazione delle ricette veterinarie, sono altres\u00ec esclusi dalla dematerializzazione con REV (ricetta elettronica veterinaria) i medicinali contenenti stupefacenti e i medicinali prescrivibili con ricetta magistrale <\/strong>secondo le disposizioni<\/em> [omiss…]<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n dove sembra dimenticare che la prescrizione di galenici magistrali veterinari non stupefacenti \u00e8 regolamentata dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019<\/a> che prevede esplicitamente<\/strong> la prescrizione tramite REV di galenici magistrali, come spiegato qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Nel frattempo FEDERFARMA corre ai ripari con una propria circolare dove riporta che <\/p>\n\n\n\n Tale interpretazione<\/strong>, legata alla locuzione usata dalla Direzione generale del Ministero responsabile dell\u2019estensione di tale Nota, non pu\u00f2, tuttavia, essere in alcun modo condivisa dalla scrivente, in quanto un\u2019interpretazione siffatta sarebbe da considerare <\/strong>contra legem<\/strong><\/em>. Pertanto, invitiamo le farmacie a continuare ad utilizzare la ricetta elettronica veterinaria (REV) per tutte le prescrizioni medico-veterinarie relative a formule magistrali e officinali.<\/strong><\/p>Circolare FEDERFARMA 12923\/495\/F7\/PE del 09\/09\/2021<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n In conclusione:<\/p>\n\n\n\n Le REV galeniche continuano a essere valide! Non in virt\u00f9 delle circolari (che non hanno rango di legge), ma in virt\u00f9 del DM 08\/02\/2019 che le ha istituite.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Il lettore si domander\u00e0: ma se c’\u00e8 un errore cos\u00ec grossolano su un argomento del genere, \u00e8 legittimo chiedersi se non ci siano altri errori nelle spiegazioni fornite? <\/p>\n\n\n\n Update<\/em>: il 18 Ottobre il Ministero rettifica la comunicazione, indicando di sostituire<\/em> il paragrafo incriminato con il seguente<\/strong> che si allinea alla norma:<\/p>\n\n\n\n Per quanto riguarda la dematerializzazione delle ricette veterinarie, sono altres\u00ec esclusi dalla dematerializzazione con REV (ricetta elettronica veterinaria) i medicinali contenenti stupefacenti con AIC e i medicinali prescrivibili con ricetta magistrale contenenti stupefacenti secondo le disposizioni della normativa vigente di cui \u00e8 possibile trovare puntuale riferimento sul portale ufficiale del Ministero della salute ai seguenti link<\/em> [omiss]<\/p>Circolare 0073403 del 18\/10\/2021<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n In Italia, la dematerializzazione della ricetta medica \u00e8 cominciata nel 2014 quando le ricette SSN (quelle “rosse”) sono state trasformate in promemoria cartacei<\/strong>, ossia fogli di carta che non hanno valore formale come ricetta medica, ma che contengono informazioni tecniche<\/em> (codici ricetta e codice fiscale paziente) per accedere alla ricetta medica elettronica che ha “fisicamente” e “legalmente” sede online (nel SAC, per i pi\u00f9 tecnici).<\/p>\n\n\n\n Ad essa sono seguiti nel gennaio 2019 la dematerializzazione della ricetta veterinaria, diventata ricetta elettronica veterinaria (REV) e ricetta elettronica veterinaria galenica (REVG)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n A Febbraio 2020 sono diventati elettroniche anche le ricette SSN dei farmaci in DPC (Distribuzione Per Conto, per gli addetti ai lavori), semplicemente includendole come ricette del SSN.<\/p>\n\n\n\n Nel mondo Farmacia, mancano ormai solo 2 grandi categorie da trasformare in ricette elettroniche:<\/p>\n\n\n\n In questo tempo \u00e8 stato chiesto a gran voce di trasformare le ricette c. d. galeniche “bianche” (cio\u00e8 redatte sul ricettario privato del Medico) in ricette elettroniche per permettere ai pazienti, come gi\u00e0 detto, di non uscire, di limitare i contatti, ecc… soprattuto per la ricetta galenica elettronica di cannabis terapeutic<\/a>a<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Ricetta bianca<\/strong><\/em> \u00e8 il nome tradizionale delle prescrizioni su ricettario privato del Medico, che il paziente acquista di tasca propria.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n No e S\u00ec.<\/p>\n\n\n\n Con l’emergenza COVID-19 “la necessit\u00e0 aguzza l’ingegno”. Si tratta solo <\/em>di istituire un sistema informatico simile a quello della Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) ma applicandola all’umano, che tenga traccia online del farmaco prescritto e la quantit\u00e0 fornita (ed eventualmente residua).<\/p>\n\n\n\n Di fatto, per\u00f2, la normativa attuale, permette (non vieta) modi alternativi di inviare una ricetta galenica elettronica bianca ad una Farmacia<\/strong>, purch\u00e9 siano rispettate tutte le normative ad oggi vigenti.<\/p>\n\n\n\n Questa obiezione trova facile risposta nel principio espresso qui sopra (“Quello che la legge vuole dice, quello che non vuole tace”), molto applicato in campo farmaceutico<\/strong>: se non \u00e8 vietato espressamente, allora vuol dire che si pu\u00f2 fare. Qualche esempio:<\/p>\n\n\n\n Prima di procedere nella lettura, \u00e8 opportuno avere chiari alcuni concetti che spesso sono dati per scontati o addirittura neppure si conosce che esistessero.<\/p>\n\n\n\n Si.<\/p>\n\n\n\n Come spiegato bene in questo articolo<\/a>, <\/p>\n\n\n\n Per chi volesse approfondire tutte le leggi e l’impianto normativo che ha portato alla firma digitale, e come questa pu\u00f2 sostituire una firma di pugno (autografa) nel 100% dei casi<\/strong>, pu\u00f2 scaricare il PDF al link sottostante.<\/p>\n\n\n\n Per chi vuole ancora approfondire sulla validit\u00e0, si rimanda a questa sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 2017<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Volendo riassumere in un concetto semplicissimo, <\/p>\n\n\n\n nell\u2019ordinamento giuridico italiano, la firma digitale a crittografia asimmetrica \u00e8 riconosciuta ed equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma autografa su carta.<\/em><\/p>https:\/\/www.arpae.it\/dettaglio_generale.asp?id=1577&idlivello=1217<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Un ulteriore passaggio per ripassare cosa dice esattamente<\/em> la normativa vigente su obblighi del Medico che redige una ricetta bianca e del Farmacista che la spedisce, prima di entrare nel vivo della ricetta galenica elettronica.<\/p>\n\n\n\n Abbiamo che<\/p>\n\n\n\n I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialit\u00e0 sottoposte all’obbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell’animale ammalato; l’indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma<\/strong>. La ricetta dovr\u00e0 essere conservata dal Farmacista.<\/p>Art. 167 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Come da sopra, <\/p>\n\n\n\n [omiss..] La ricetta dovr\u00e0 essere conservata dal Farmacista.<\/p>Art. 167 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Inoltre:<\/p>\n\n\n\n I Farmacisti hanno l’obbligo di annotare sulle ricette che spediscono, la data della spedizione ed il prezzo praticato<\/strong>;<\/p>Art. 37 del R.D. n. 1706\/1938<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Ancora, per le ricette galeniche \u00e8 necessario che il Farmacista apponga nome e firma del preparatore<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La documentazione deve riportare ma ci\u00f2 non deve necessariamente essere sulla ricetta medica, ma anche sul foglio di lavorazione in caso si adottino le NBP integrali.<\/p>\n\n\n\n Dulcis in fundo, nel caso di ricette bianche galeniche contenenti sostanze stupefacenti (es. cannabis terapeutica):<\/p>\n\n\n\n il Farmacista deve apporre timbro della Farmacia<\/strong> se le ricetta contiene sostanze stupefacenti.<\/p>Art. <\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Posto che gi\u00e0 a questo punto dell’articolo una buona parte dei lettori avr\u00e0 formulato mille pensieri tra misto incredulit\u00e0, sbigottimento, contrariazione, rifiuto, ecc… vediamo quali obiezioni o criticit\u00e0 presenta la ricetta galenica elettronica.<\/p>\n\n\n\n In pratica, i sostenitori di questa teoria ragionano pi\u00f9 o meno cos\u00ec: “visto che il documento \u00e8 digitale, va trattato solo come digitale: timbro, data, prezzo praticato e firma del Farmacista Galenista devono essere per forza poste digitalmente<\/strong>“. Quindi non si pu\u00f2 perch\u00e9 tecnicamente non si pu\u00f2 fare.<\/p>\n\n\n\n E chi l’ha detto che non si pu\u00f2 fare tecnicamente?<\/p>\n\n\n\n Sulla questione firma del Farmacista<\/em>, come spiegato nel capito precedente, non \u00e8 obbligatorio riportarlo sulla ricetta medica. Altro non c’\u00e8 da dire.<\/p>\n\n\n\n Per il resto sulla questione data, timbro, prezzo praticato da apporre sulla ricetta galenica elettronica esistono 2 opzioni:<\/p>\n\n\n\n Potete scaricare la nota Ministeriale al link qui sotto:<\/p>\n\n\n\n Una nota ministeriale NON crea legge. Esplica qualcosa che \u00e8 gi\u00e0 legge.<\/p>Per questo, \u00e8 lecito sostenere che il ministero non fa altro che esplicitare qualcosa che gi\u00e0 \u00e8 permesso dalla normativa<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n No.<\/p>\n\n\n\n La norma indica che il documento informatico siglato dalla firma digitale e tradotto in formato cartaceo<\/strong> manterr\u00e0 la propria validit\u00e0 qualora risulti invariato in ogni suo aspetto<\/strong> e corrisponda in pieno all\u2019originale digitale (v. spiegazione precedente).<\/p>\n\n\n\n Falso problema.<\/p>\n\n\n\n \u00c8 vero che in alcuni casi<\/strong> potrebbe essere modificato un file di una ricetta galenica elettronica (indipendentemente dal formato in cui arriva, .doc, .docx, .odt., .pdf, ecc…), ma ci\u00f2 equivarrebbe ad una falsificazione di una regolare ricetta bianca cartacea.<\/p>\n\n\n\n Il punto \u00e8 che “alterare” una ricetta (digitale o cartacea) \u00e8 un reato. Punto. La soluzione? Intrinseca: la copia digitale ricevuta per email \u00e8 integra<\/em> e, in caso di controllo, si pu\u00f2 verificare se la copia cartacea stampata e conservata in Farmacia \u00e8 identica<\/strong> a quella ricevuta o presenta invece alterazioni. Ricordate che le leggi attuali sulle ricette “bianche” risalgono agli anni ’30 e ’60, quando computer, stampanti e tecnologia non esistevano. La ricetta galenica elettronica, invece, non ha questo problema, essendo sempre presente e immodificabile nella email ricevuta (v. oltre).<\/p>\n\n\n\n Esempio nel caso di ricette non ripetibili, ricette stupefacenti, alcune ricetta con sostanze doping, eccetera.<\/p>\n\n\n\n Vero. E difatti la ricetta galenica elettronica con firma digitale rappresenta la copia originale e non ripetibile purch\u00e9 siano rispettate determinate condizioni <\/strong> (v. pi\u00f9 avanti).<\/p>\n\n\n\n Certamente chi pone la questione ragiona pi\u00f9 o meno cos\u00ec: “Poich\u00e9 la ricetta ripetibile \u00e8 di propriet\u00e0 del paziente, essa va sempre restituita. Ma essendo digitale, la restituzione del cartaceo stampato non ha valore in quanto non \u00e8 possibile accettarla una seconda, terza, ecc.. volta non avendo la firma del medico originale”.<\/p>\n\n\n\n La risposta parte da qui: la ripetibilit\u00e0 della prescrizione consente al paziente di ottenere pi\u00f9 confezioni\/dosi di un medicinale senza dover far rifare la ricetta al Medico. Nel momento in cui il Medico indica “non ripetibile” sulla ricetta galenica elettronica oppure il paziente di sua iniziativa<\/strong> rinuncia alla ripetibilit\u00e0 della ricetta (anche verbalmente), nulla obbliga il Farmacista a imporrare al paziente di dover usare la ricetta una seconda, terza, ecc.. volta.<\/p>\n\n\n\n E se poi il paziente cambia idea? Pu\u00f2 richiedere al medico di redigere una nuova ricetta galenica elettronica, esattamente come farebbe per una cartacea che, pur essendo in possesso o meno di una ricetta cartacea ripetibile, pu\u00f2 richiedere l’emissione di una nuova ricetta al Medico.<\/p>\n\n\n\n Qualcuno sostiene quanto segue:<\/p>\n\n\n\n “il decreto del 30\/12\/2020, in vigore dal 30\/01\/2021 non permette la delega del paziente al medico per l’invio del promemoria direttamente alla farmacia dallo stesso prescelta<\/em><\/p>FOFI<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Il Decreto in questione \u00e8 quello pi\u00f9 noto per la dematerializzazione delle ricette bianche (che alla data dell’articolo non \u00e8 ancora avvenuta nonostante il Decreto).<\/p>\n\n\n\n Quanto scritto sopra \u00e8 FALSO: il Decreto Ministeriale 30\/12\/2020 NON contiene in nessun punto un divieto alla delega. <\/strong>Anzi, non parla proprio di delega. Probabilmente, l’assunto sopra deriva dal fatto che in una bozza pre approvazione (e abbiamo detto tutto) era contenuta la possibilit\u00e0 per il paziente di delegare il medico ad inviare il promemoria<\/em> (non la ricetta). Da cui hanno inteso che “visto che non c’\u00e8 la possibilit\u00e0 di delegare, allora \u00e8 vietato”.<\/p>\n\n\n\n Se state leggendo fino a qui avete capita come funziona il Diritto italiano, per cui nel Decreto non \u00e8 contenuto alcun divieto in tal senso, ergo \u00e8 possibile per il Cittadino italiano delegare chicchessia, salumiere, tabaccaio o Medico ad inviare un documento in sua vece.<\/p>\n\n\n\n Ma andiamo oltre: ammettiamo che dal Decreto si possa desumere un divieto. E’ stato chiesto al Ministero un chiarimento circa l’applicazione del Decreto alle ricette galeniche. Ebbene, il Ministero della Salute risponde cos\u00ec:<\/p>\n\n\n\n Infine, in merito alle preparazioni galeniche, il Dicastero ha chiarito che la dematerializzazione delle ricette per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN non si applica <\/strong>ai medicinali preparati in farmacia e, quindi, privi di AIC.<\/em><\/p>Circolare 12799 del 08.02.2021<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n E’ un falso problema. Perch\u00e9? Perch\u00e9 la stessa cosa avviene ogni giorno<\/em> con le ricette non ripetibili cartacee<\/strong>: ogni volta che il Farmacista spedisce una ricetta non ripetibile (sia essa galenica o industriale, di stupefacente o meno), non ha idea se quel paziente ha gi\u00e0 ritirato un’altra ricetta identica in un’altra farmacia (o se andr\u00e0 a ritirarla).<\/p>\n\n\n\n In altre parole, nulla vieta al Medico (neppure nello stupefacente in sez. B) di fornire ad un paziente 2 o pi\u00f9 originali identici della stessa ricetta: sono tutte ricette valide. Magari perch\u00e9 una viene ritirata dal paziente e la seconda \u00e8 “di scorta”, da utilizzare solo in caso di (es.) necessit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n Idem per la ricetta digitale: il Medico pu\u00f2 legittimamente, d’accordo con il paziente, inviare la stessa ricetta a farmacie diverse affinch\u00e9, (es. altro esempio) non essendo disponibile abbastanza materia prima, una parte di farmaco \u00e8 acquistata nella farmacia A e la restante parte nella farmacia B: poich\u00e8 la ricetta \u00e8 non ripetibile e va trattenuta in Farmacia, servono due ricette identiche e il Farmacista della Farmacia A non sapr\u00e0 (ne gli interessa sapere, n\u00e8 deve sapere) se esiste una Farmacia B.<\/p>\n\n\n\n Il DM 30 dicembre ha legiferato sulla dematerializzazione delle ricette bianche dei farmaci industriali dotati di AIC. Solo quelle<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n E come dice il Ministero, sono escluse dall’applicazione del Decreto le prescrizioni di farmaci galenici:<\/p>\n\n\n\n Infine, in merito alle preparazioni galeniche, il Dicastero ha chiarito che la dematerializzazione delle ricette per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN non si applica ai medicinali preparati in farmacia e, quindi, privi di AIC.<\/em><\/p>Circolare FOFI 202100001544\/AG del 08.02.2021<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Ci sono tanti modi nella testa di chi legge, per intendere “inviare una ricetta galenica elettronica”. Vediamoli tutti (o quasi) e quali sono legittimi.<\/p>\n\n\n\n Questa \u00e8 la prima modalit\u00e0 che, per semplicit\u00e0 e immediatezza, viene in mente ai pazienti.<\/p>\n\n\n\n Non ha alcuna validit\u00e0 giuridica, quindi non \u00e8 legale<\/strong>. Una ricetta inviata via email semplice (non PEC) o Whatsapp \u00e8 una “copia”; inoltre non ha firma originale (come prevede il R. D. del 1934) ed \u00e8 quindi priva di alcun valore legale.<\/p>\n\n\n\n Comodo, rapido, ma inutile quindi dimenticatelo.<\/p>\n\n\n\n Questa \u00e8 la seconda alternativa, vedendo nella PEC la via per dare legittimit\u00e0 alla ricetta. Ma anche qui, la ricetta via PEC non ha alcuna validit\u00e0: la PEC certifica il contenuto del testo nel corpo dell’email (come spiegato bene da questo articolo<\/a>) e non d\u00e0 alcun valore all’allegato<\/strong> (la ricetta galenica digitale) che, inoltre, \u00e8 sempre un “copia” della ricetta priva di alcun valore giuridico, in quanto non ha firma in originale (come prevede il R. D. del 1934) o digitale.<\/p>\n\n\n\n Si tratta di avere foto\/PDF\/altro formato della ricetta galenica (quindi un file informatico) su cui il Medico prescrittore (e solo lui) appone la sua firma digitale<\/strong> (non firma elettronica, lo ripetiamo ancora!).<\/p>\n\n\n\n Ci sono dubbi che il documento (ricetta galenica elettronica) abbia validit\u00e0 legale oppure no? No, non ci sono. Perch\u00e9?<\/p>\n\n\n\n Ricopio quanto spiegato a inizio articolo (i link per approfondire sono indicati in precedenza):<\/p>\n\n\n\n nell\u2019ordinamento giuridico italiano, la firma digitale a crittografia asimmetrica \u00e8 riconosciuta ed equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma autografa su carta.<\/em><\/p>https:\/\/www.arpae.it\/dettaglio_generale.asp?id=1577&idlivello=1217<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n In questo scenario abbiamo quindi una ricetta galenica elettronica firmata digitalmente che ha valore, soddisfando in pieno i requisiti della normativa (lato del Medico prescrittore).<\/p>\n\n\n\n Ma il “bello” viene adesso.<\/p>\n\n\n\n NON \u00c8 VALIDO.<\/p>\n\n\n\n Lo scenario, lo esplicitiamo per completa chiarezza, \u00e8 quella del Medico che invia con la propria PEC la ricetta galenica elettronica firmata digitalmente alla PEC del paziente<\/strong> il quale, a sua volta, la invia alla Farmacia che vuole.<\/p>\n\n\n\n Il Problema? Che il paziente pu\u00f2 inviare la ricetta galenica elettronica a 2, 3, 10, 100 Farmacie diverse senza che una Farmacia sappia che anche altre abbiano avuto la stessa. Di conseguenza, questa modalit\u00e0 non consente di rispettare tutta la normativa vigente. Non \u00e8 possibile percorrerla.<\/p>\n\n\n\n \u00c8 VALIDO*<\/p>\n\n\n\n Versione breve: \u00e8 l’unica modalit\u00e0 di tutte quelle esaminate che ha valore legale, purch\u00e9 sia sempre e solo il paziente a decidere la Farmacia cui deve essere inviata la ricetta galenica elettronica.<\/p>\n\n\n\n * Versione lunga: in questo scenario il Medico, come nel caso precedente, redige la ricetta galenica elettronica, firma digitalmente il file e lo invia direttamente ad una Farmacia scelta dal paziente. In questo modo, solo UNA Farmacia riceve UNA copia della ricetta medica. Se il Medico inviasse la stessa ricetta a Farmacie diverse, essendo lui il Medico prescrittore, equivarrebbe ad emettere la stessa ricetta pi\u00f9 volte (cosa che pu\u00f2 avvenire con il cartaceo). \u00c8 riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia<\/p>Art. 15 della Legge 475\/1968<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Inoltre, il Codice Deontologico del Farmacista (versione 2018) recita che<\/p>\n\n\n\n Al farmacista \u00e8 vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini.<\/p>Art. 14 “Libera scelta della farmacia” del Codice Deontologico del Farmacista<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Come si pu\u00f2 rispettare tutto questo senza incappare, addirittura, nell’accusa di comparaggio<\/a><\/strong>?<\/p>\n\n\n\n Con una dichiarazione scritta<\/strong> che il Paziente rilascia al Medico sulla volont\u00e0 di volersi servire di una specifica Farmacia e che, sempre il Paziente, chiede al Medico di inviare la PEC a quella specifica Farmacia. \u00c8 assolutamente consigliato, ma non obbligatorio, che il Medico dichiari, nel corpo della email PEC, che ha ottenuto il consenso all’invio della ricetta galenica elettronica alla Farmacia. In questo modo il Farmacista ha la massima tranquillit\u00e0 che il Medico non si \u00e8 “dimenticato” di raccogliere il consenso.<\/p>\n\n\n\n Della liceit\u00e0 della cosa \u00e8 anche l’Avv. Paolo Leopardi (che, certamente per lapsus, dimentica che gi\u00e0 sono state dematerializzate le ricette stupefacenti in fascia A ossia a carico del SSN) che espone quanto segue:<\/p>\n\n\n Eccome, assolutamente s\u00ec: la normativa \u00e8 questa.<\/p>\n\n\n\n Certamente esisteranno realt\u00e0 in cui l’unica soluzioni, potrebbe essere arrivare al CdS.<\/p>\n\n\n\n Questo \u00e8 tutto. Data la perniciosit\u00e0 dell’articolo, vale la pena citare ancora il disclaimer e invitarvi a scrivere nei commenti per ogni dubbio, domanda, ecc…<\/p>\n\n\n\n Si, in Italia esiste un software chiamato Synthesis, che permette al medico di redigere una ricetta medica di un galenico (di qualsiasi tipo, da soluzioni di minoxidil alla cannabis terapeutica), inviare la ricetta digitale nel cloud e, al Farmacista, di recuperarla e avviare la produzione del galenico.<\/p>\n\n\n\n DISCLAIMER: le informazioni contenute in questo articolo sono da ritenersi come meri ragionamenti teorici e spunti legislativi su cui riflettere. L’iniziativa di mettere in pratica quanto esposto \u00e8 personale<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" L’argomento di oggi \u00e8 uno dei pi\u00f9 pungenti toccati da Farmagalenica (dopo la cannabis terapeutica si intende) e riguarda la ricetta galenica elettronica o ricetta galenica online, per dire il pi\u00f9 chiaramente possibile come stanno le cose nella legislazione italiana quando si parla di inviare una ricetta elettronica via PEC. La spinta a questo articolo viene, come molte cose negli ultimi mesi, dalla situazione di emergenza causata dal COVID-19 (Coronavirus). DISCLAIMER: le informazioni contenute in questo articolo … Read More<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9037,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"no","_lmt_disable":"no","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[11,2608],"tags":[2615,2617],"class_list":["post-8957","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cannabis","category-farmacigalenici","tag-legislazione","tag-ricetta-elettronica"],"yoast_head":"\nBefore we begin: la tesi del Ministero a Farmagalenica: NON SI PUO’<\/h2>\n\n\n\n
Ad ogni modo, l’articolo come sempre indicato nel disclaimer sopra, rimane valido per una digressione normativa ed appigli \ud83d\ude09<\/p>\n\n\n\nUn “curioso” errore su tutti: niente REV galeniche?<\/h3>\n\n\n\n
Da dove nasce la questione della ricetta galenica elettronica<\/h2>\n\n\n\n
Dovremo attendere molto per avere le ricette bianche e\/o di stupefacenti come ricetta elettronica galenica?<\/h2>\n\n\n\n
Ma non c’\u00e8 una legge che permetta espressamente l’invio in formato digitale<\/h2>\n\n\n\n
Ricordate: Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit<\/a><\/strong><\/pre>\n\n\n\n
“Firma digitale” e “firma elettronica”: ci sono differenze?<\/h3>\n\n\n\n
Normativa spicciola sui formalismi della ricetta bianca galenica<\/h2>\n\n\n\n
Obblighi del Medico<\/h3>\n\n\n\n
Obblighi del Farmacista<\/h3>\n\n\n\n
– [omiss]
– nome e firma del preparatore<\/strong><\/p>Sez. 5 “Documentazione in Farmacia” delle NBP Farmacopea Ufficiale Italiana XII ed<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\nProblemi e soluzioni connessi alla ricetta galenica elettronica<\/h2>\n\n\n\n
Il Farmacista non pu\u00f2 apporre digitalmente timbro, data, prezzo praticato e firma<\/h3>\n\n\n\n
Questa operazione pu\u00f2 essere ripetuta pi\u00f9 volte sulla stessa ricetta galenica digitale ripetibile<\/em>, fino ad esaurimento della ripetibilit\u00e0.<\/li>
Esattamente come farebbe per la ricetta galenica elettronica.<\/li><\/ol>\n\n\n\nSe anche quanto sopra \u00e8 valido, quando si stampa la ricetta medica firmata digitalmente, essa non ha pi\u00f9 valore<\/h3>\n\n\n\n
Il Farmacista pu\u00f2 modificare il file della ricetta prima di stampare il cartaceo<\/h3>\n\n\n\n
Questo \u00e8 un problema della persona (farmacista) che commette un reato, sia con una ricetta galenica digitale sia con una ricetta cartacea.<\/p>\n\n\n\n
Questa verifica, si noti, non \u00e8 possibile su una ricetta cartacea (facilmente falsificabile) detenuta in Farmacia.<\/p>\n\n\n\n
Il sunto \u00e8: chiunque oggi, nel 2020 e successivi, pu\u00f2 falsificare una ricetta bianca con un computer o timbro fatto fare ad hoc, ottenendo una ricetta formalmente corretta e al di sopra di qualsiasi sospetto.
A questo punto bisognerebbe impedire ai medici di redigere ricette bianche perch\u00e9 “potenzialmente falsificabili”. Come detto, falso problema.<\/p>\n\n\n\nLa norma XYZ richiede che la ricetta sia in originale<\/h3>\n\n\n\n
La ricetta galenica elettronica non \u00e8 possibile renderla ripetibile<\/h3>\n\n\n\n
Il paziente non pu\u00f2 dare delega al Medico<\/h3>\n\n\n\n
Il Farmacista non pu\u00f2 sapere se il Medico ha inviato la stessa ricetta ad altre farmacie<\/h3>\n\n\n\n
Il DM 30 Dicembre 2020 ha legiferato sulla dematerializzazione delle ricette bianche, quindi non ci sono alternative<\/h3>\n\n\n\n
Modalit\u00e0 di invio di una ricetta galenica elettronica<\/h2>\n\n\n\n
Invio scansione della ricetta galenica all’email\/Whatsapp della Farmacia<\/h3>\n\n\n\n
Invio della scansione della ricetta galenica via PEC della Farmacia<\/h3>\n\n\n\n
Si intende inviata da un indirizzo PEC (del paziente o del Medico) all’indirizzo PEC della Farmacia.<\/p>\n\n\n\n
La PEC da sola non \u00e8 in grado di dare validit\u00e0 ad un documento privo di firma digitale.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\nInvio della scansione della ricetta galenica via PEC della Farmacia e con firma digitale<\/h3>\n\n\n\n
Invio da parte del paziente della ricetta bianca elettronica (con firma digitale) via PEC<\/h4>\n\n\n\n
Esempio: se fosse una ricetta galenica elettronica di cannabis terapeutica (quindi non ripetibile, utilizzabile per una sopra preparazione), un paziente potrebbe inviarla a 10 Farmacie diverse ottenendo 10 preparazioni, quando per Legge ne avrebbe potuto ottenere solo 1.<\/p>\n\n\n\nInvio da parte del Medico della ricetta bianca elettronica (con firma digitale) via PEC alla Farmacia<\/h4>\n\n\n\n
A questo punto rimane la questione pi\u00f9 <\/strong>spinosa<\/em> nel mondo Farmacia, ossia la libera scelta del paziente della Farmacia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
Tali dichiarazioni sono le stesse richieste da tutte quelle societ\u00e0 di ritiro ricette o consegna farmaci per conto del paziente, cui il Paziente richiede per iscritto da quale Medico andare a ritirare le ricette e in quale Farmacia portare tali ricette per essere spedite.<\/p>\n\n\n\n<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n
Ci sono casi di ispezioni da parte di AUSL, NAS in cui tale modalit\u00e0 viene accettata?<\/h2>\n\n\n\n
Ci sono software gi\u00e0 predisposti per questa possibilit\u00e0?<\/h2>\n\n\n\n