{"id":5170,"date":"2017-09-28T07:23:48","date_gmt":"2017-09-28T05:23:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.farmagalenica.it\/?p=5170"},"modified":"2022-10-25T21:07:07","modified_gmt":"2022-10-25T19:07:07","slug":"aggiornamento-tariffa-dei-medicinali-in-farmacia-galenica-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.farmagalenica.it\/aggiornamento-tariffa-dei-medicinali-in-farmacia-galenica-2017\/","title":{"rendered":"Aggiornamento Tariffa dei Medicinali in Farmacia Galenica (2017)"},"content":{"rendered":"\n
In questo articolo Farmagalenica propone una analisi, confronto e commento della Tariffa dei Medicinali<\/strong> (o Tariffa Nazionale dei Medicinali<\/em> o Tariffa dei Medicamenti<\/em> o Tariffa Nazionale Farmaci<\/em>), aggiornata dopo quasi 25 anni (!!!!!), nonostante la normativa prevedesse l’aggiornamento almeno biennale. Ovviamente viene resa disponibile al download la Tariffa in PDF.<\/p>\n\n\n\n Nell’articolo si riporteranno dati oggettivi, ma anche commenti dell’Autore. In caso di imprecisioni o inesattezze, si prega di segnalarlo nei commenti. La nuova Tariffa Nazionale dei Medicinali \u00e8 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 Ottobre 2017 ed entra in vigore il 9 Novembre 2017!<\/b> Per visualizzare la Tariffa Nazionale dei Medicinali, puoi leggere direttamente la Gazzetta Ufficiale Italiana.<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Per visualizzare le correzioni introdotte con la Gazzetta Ufficiale n\u00b0 24 del 30 Gennaio 2018 leggere Rettifica e modifica del decreto 22 settembre 2017<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n La Tariffa Nazionale dei Medicinali \u00e8 composta da 2 parti, che verranno analizzate e discusse separatamente; questo articolo, a sua volta, si divide in 5 sezioni:<\/p>\n\n\n\n Ci sono diversi motivi, alcuni intuibili, altri che si desumono dalle dichiarazioni del Ministero e delle varie sigle sindacali che hanno partecipato al “tavolo tecnico” per la stesura dell’aggiornamento (Federfarma, FOFI, SIFAP, ASFI, Assofarm, Utifar, Farmacie Unite), aggiornamento arrivato con un ritardo di quasi 25 anni!<\/p>\n\n\n\n Come detto da tutti partecipanti al tavolo, la cosa pi\u00f9 importante \u00e8 stato il riconoscimento della professione del Farmacista, attraverso lo “spostamento” del guadagno dalla materia prima alla parte preparativa<\/strong> (c.d. “onorario professionale” e supplementi\/diritti addizionali); materie prime e contenitori utilizzati sono rivenduti al paziente a prezzo di costo (!) al netto dell’IVA (ci torneremo dopo).<\/p>\n\n\n\n Emblematiche sono le 2 posizioni, apparentemente inconciliabili del Ministero della Salute e di FEDERFARMA (il principale sindacato dei Farmacisti):<\/p>\n\n\n\n Ministero: “[omiss.] determinando un contenimento del prezzo finale del farmaco, con conseguente risparmio di spesa per il paziente”<\/p> FEDERFARMA: “Dopo tanti anni in cui i costi per la farmacia superavano i ricavi, i farmacisti tornano a potersi permettere di allestire le preparazioni”.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Sono possibili entrambe le cose? Vediamo di scoprirlo. La seguente tabella permette di comparare a colpo d’occhio gli articoli del Decreto del 1993 con quelli aggiornati al 2017:<\/p>\n\n\n CLICCA PER SCARICARE IL PDF CON IL CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DEL DECRETO<\/a><\/p>\n\n\n\n Articolo 1<\/strong><\/p>\n\n\n\n E’ approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Sostanzialmente uguale a quello del 1993.<\/p>\n\n\n\n Articolo 2<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ai medicinali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonche’ ai medicinali veterinari di cui agli articoli 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, preparati estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia, si applica la presente Tariffa nazionale come determinata ai sensi dell’art. 3. 2. Alle formule officinali eseguite in multipli (scala ridotta) che recano in etichetta l’indicazione del numero di lotto non si applica la tariffa nazionale di cui al presente decreto.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Viene spiegato a cosa si applica la Tariffa Nazionale dei Medicinali:<\/p>\n\n\n\n Viene anche indicato (come nella precedente Tariffa Nazionale dei Medicinali del 1993, ma in un articolo diverso) che la Tariffa dei Medicinali non si applica alle preparazioni officinali eseguite per lotti<\/strong>. Questo vuol dire che il prezzo di officinali\/prodotti salutistici \u00e8 libero e a discrezione del Farmacista. Repetita juvant: la Tariffa Nazionale dei Medicinali<\/p>\n\n\n\n Articolo 3<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, \u00e8 formato: Uno dei pi\u00f9 importanti, che chiarisce come si calcola il prezzo finale del farmaco galenico magistrale:<\/p>\n\n\n\n Importante: al prezzo finale del galenico magistrale cos\u00ec calcolato, si aggiunge l’IVA del 10% (IVA dei medicinali), cosa non prevista nella versione del 1993.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Articolo 4<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. L’importo delle sostanze impiegate di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), va calcolato in relazione alla quantita’ effettivamente dispensata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale e’ minore di cinque e per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. L’articolo chiarisce come effettuare gli arrotondamenti (semplice matematica), e che (come era anche nel 1993) i prezzi della “Tabella dei prezzi delle sostanze” (l’Allegato A) vanno sempre rispettati anche quando sono sottocosto o si utilizzano prodotti a marchio, ma contenente la sostanza in tabella.<\/p>\n\n\n\n Articolo 5<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Per le sostanze non comprese nell’allegato A si applica il Altro articolo fondamentale: quello che abolisce il raddoppio delle sostanze non presenti<\/span> nell’allegato A<\/strong> (“Tabella dei prezzi delle sostanze”). Al suo posto, si tariffa la sostanza al prezzo di costo al netto dell’IVA<\/strong>. Altra novit\u00e0 \u00e8 che le spese di trasporto per la consegna della materia prima<\/strong>, SOLO se fatturate dal fornitore, sono da calcolarsi nella determinazione del prezzo<\/strong> in funzione della quantit\u00e0 utilizzata di materia prima. Cosa vuol dire? Domanda: una fattura, 5 sostanze elencate, 10\u20ac spese di spedizione. I 10\u20ac si dividono tra le 5 sostanze? O al costo di ogni sostanza si applicano 10\u20ac? Personalmente sono per l’uniformit\u00e0 di prezzo, ergo: dividere le spese di spedizione in base ai grammi di ogni materia prima dell’ordine (escluse quelle in Tabella A) e calcolare proporzionalmente il prezzo sulla quantit\u00e0 utilizzata per la preparazione.<\/p>\n\n\n\n Articolo 6<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. I costi di preparazione di cui all’allegato B sono comprensivi anche degli oneri connessi al rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n L’articolo chiarisce, in maniera pi\u00f9 articolata e precisa rispetto a quello del 1993, che il prezzo calcolato dall’allegato B (quelli che erano gli “onorari professionali”) sono comprensivi degli oneri derivati dal D.lgs. 9 Aprile 2008 (c.d. “Sicurezza sul lavoro”).<\/p>\n\n\n\n Articolo 7<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. I costi di preparazione di cui all’allegato B sono aumentati del 40%, al fine di compensare gli ulteriori oneri connessi alle attivita’ generali, preliminari e successive all’allestimento della preparazione nonche’ quelli connessi alla dispensazione dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Novit\u00e0 assoluta: una volta calcolato l’importo degli (ex) onorari professionali (Allegato B), si aumenta del 40% tale costo<\/strong>. SOLO questo costo, NON si aumenta del 40% il prezzo finale del farmaco. Questo importo \u00e8 fisso<\/strong> (non \u00e8 “fino al 40%”) e obbligatorio<\/strong> (non si pu\u00f2 evitare di applicarlo).<\/p>\n\n\n\n Articolo 8<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Al fine di compensare i costi connessi all’assolvimento degli ulteriori adempimenti, previsti dalle normative di riferimento, e’ dovuto un supplemento pari a \u20ac 2,50, per le preparazioni dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, contenenti: Si parla dei supplementi<\/b> che<\/p>\n\n\n\n Il supplemento, pur essendo cumulabile, spetta al Farmacista una sola volta per ciascuna categoria<\/strong>. Es. se in una formula sono presenti 2 sostanze doping + 1 sostanza pericolosa, spettano al Farmacista 2.50\u20ac * 2 = 5.00\u20ac<\/p>\n\n\n\n A differenza della versione del 1993 in cui erano incluse tutte le sostanze stupefacenti (sez. A, B, C, D e E), la nuova versione della Tariffa dei Medicinali include solo la sez. A e B. D’altra parte, non ci sono attualmente sostanze<\/em> stupefacenti nelle altre sezioni, quindi non cambia nulla di fatto.<\/p>\n\n\n\n Nota: esistono 3 categorie nel GHS:<\/p>\n\n\n\n In base a quanto disposto dall’art. 8, il supplemento spetta solo quando la sostanza riporta H3xx (es. H312, H341) e non altri (es. H221, H410)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Domanda: per le sostanze doping, il supplemento spetta sempre e comunque (cio\u00e8 per il fatto che la sostanza sia iscritta nell’elenco doping) o NON spetta se la materia prima non \u00e8 considerata doping in una certa preparazione (es. alcool etilico nell’uso topico) dato che non porta ad ulteriori adempimenti?<\/span> Articolo 9<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Per la dispensazione di uno o piu’ dei medicinali di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonche’ dei medicinali veterinari di cui agli articoli 2, comma 1, 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorita’ sanitaria, spetta un diritto addizionale di \u20ac 7,50 alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di \u20ac 10,00 alle farmacie rurali sussidiate. Si parla dei diritti addizionali<\/strong> diurni e notturno (c.d. “diritto di chiamata”) Il diritto addizionale si applica SOLO quando la farmacia effettua il servizio a “battenti chiusi” (farmacia chiusa al pubblico con il farmacista reperibile all’interno) o “a chiamata” (farmacia chiusa al pubblico, dove il farmacista non \u00e8 presente all’interno, ma \u00e8 reperibile citofonicamente o telefonicamente).<\/p>\n\n\n\n Nota: di fatto, il diritto addizionale diurno, in base a diverse disposizioni Regionali era gi\u00e0 stato abolito in molte Regioni o non veniva riscosso dai Farmacisti. Articolo 10<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. I prezzi determinati in base al presente decreto non possono essere incrementati in alcun caso.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Similmente alla versione del 1993, si chiarisce che il prezzo finale del galenico magistrale, calcolato con la Tariffa Nazionale dei Medicinali, NON pu\u00f2 MAI essere aumentato.<\/p>\n\n\n\n Articolo 11<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Sul prezzo di vendita dei medicinali calcolato ai sensi del Come nella versione del 1993 (quindi nessuna novit\u00e0 come si \u00e8 letto in giro), il farmacista deve concedere uno sconto del 16% a strutture pubbliche o private che hanno finalit\u00e0 di dispensazione dei medicinali, escluso il Servizio Sanitario Nazionale. Non si tratta di sconti obbligatori a pazienti o privati<\/strong>. Articolo 12<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che La detenzione della Tariffa dei Medicinali \u00e8 obbligatoria in Farmacia, ma \u00e8 stato previsto che sia sufficiente detenerla solo in formato elettronico (es. PDF, come quelli allegati a questo articolo) sul computer piuttosto che stamparla o detenerla in cartaceo.<\/p>\n\n\n\n Articolo 13<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno Ordinaria amministrazione, il tempo di entrata in vigore della Tariffa, 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, ossia il 9 Novembre 2017.<\/p>\n\n\n\n Scarica la Tariffa dei Medicinali Allegato A <\/a>in PDF.<\/p>\n\n\n\n Di seguito la Tabella dei prezzi delle sostanze, aggiornata al 2017, con il confronto tra il vecchio prezzo (di 25 anni fa!) e il nuovo:<\/p>\n\n\n CLICCA QUI PER SCARICARE LA TABELLA DI COMPARAZIONE PREZZI<\/a><\/p>\n\n\n\n Dalla “Tabella dei prezzi delle sostanze” sono state rimosse<\/strong> le seguenti sostanze:<\/p>\n\n\n\n Alla “Tabella dei prezzi delle sostanze” sono state aggiunte<\/strong> le seguenti sostanze:<\/p>\n\n\n\n Scarica la Tariffa dei Medicinali Allegato B<\/a> in PDF.<\/p>\n\n\n La “Tabella dei costi di preparazione” era chiamata (nella tariffa del 1993) “Tabella degli onorari professionali”. Onde evitare possibili dubbi sulla sua legittimit\u00e0 a seguito dei vari Decreti Monti sulla abolizione delle Tabelle professionali, \u00e8 stato cambiato il nome.<\/p>\n\n\n\n Le novit\u00e0 generali della Tabella dei costi di preparazione rispetto alla versione del 1993 sono le seguenti:<\/p>\n\n\n\n A titolo di esempio, sono riportati alcuni esempi applicando, per lo stesso farmaco galenico, il calcolo del prezzo finale con la Tariffa dei Medicinali del 1993 confrontata con quella del 2017. I calcoli matematici sono stati realizzati con il software di laboratorio H2OProfessional<\/a> (gi\u00e0 aggiornato alla nuova tariffa, ma non ancora distribuito).<\/p>\n\n\n
Lo scopo dell’articolo \u00e8 di fornire ai Farmacisti e ai Pazienti una traccia per capire come nasce il prezzo del farmaco che verr\u00e0 preparato\/acquistato (es. cannabis, lozioni per capelli, sildenafil, tadalafil, captopril, CBD, ecc…).<\/p>\n\n\n\nQuali sono gli ultimi aggiornamenti della Tariffa Nazionale dei Medicinali?<\/h2>\n\n\n\n
IMPORTANTE: l’articolo \u00e8 aggiornato con le modifiche introdotte dal Ministero con la Gazzetta Ufficiale Italiana n\u00b0 24 del 30 Gennaio 2018.<\/b><\/p>\n\n\n\nDove posso scaricare la Tariffa Nazionale dei Medicinali aggiornata al 2022?<\/h2>\n\n\n\n
Perch\u00e9 \u00e8 importante l’aggiornamento Tariffa Nazionale Farmaci Galenici<\/h2>\n\n\n\n
Ultima cosa prima di proseguire: come sempre, ci sono punti interpretabili. Interpretazione significa NON univocit\u00e0 e, spesso, l’interpretazione principale \u00e8 quella pi\u00f9 restrittiva.
Quando troverete punti interpretabili (scritti in blu<\/span>), ricordate<\/p>\n\n\n\nComparazione degli articoli del della Tariffa dei Medicinali 1993 VS 2017<\/h2>\n\n\n\n
<\/a>
Alcuni dicono che il prezzo degli officinali da Farmacopea non deve superare comunque il prezzo del relativo galenico magistrale calcolato con la Tariffa dei Medicinali. Tale norma NON \u00e8 contenuta nella Tariffa dei Medicinali <\/span>che anzi, esclude categoricamente nell’art. 2, i galenici officinali dalla stessa.<\/span><\/p>\n\n\n\n
a) dall’importo delle sostanze impiegate in base all’annessa
\u00abTabella dei prezzi delle sostanze\u00bb (allegato A) o, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella, in base a quanto previsto nell’art. 5;
b) dall’importo indicato nella \u00abTabella dei costi di
preparazione\u00bb (allegato B);
c) dall’incremento di cui all’art. 7;
d) dagli eventuali supplementi di cui all’art. 8;
e) dal costo del recipiente.
2. Al prezzo di vendita di cui al comma 1 si applica l’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi di legge.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
2. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, non e’ consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella \u00abTabella dei prezzi delle sostanze\u00bb (allegato A), anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
prezzo di acquisto, al netto dell’IVA, del quale deve essere
conservata prova documentale.
2. Per l’approvvigionamento delle sostanze di cui al presente articolo, le spese di trasporto, ove fatturate dal fornitore, concorrono alla determinazione del prezzo della preparazione in funzione della quantita’ utilizzata nell’allestimento della stessa.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
Esempio: se si acquistano 100 grammi di una sostanza XYZ al costo di 10\u20ac\/grammo (+ IVA 22%) e si usano 5 grammi nella preparazione, la sostanza andr\u00e0 tariffata a 50\u20ac.
Come nel 1993, \u00e8 chiarito che per consentire i controlli sul prezzo, va conservata documentazione (es. fattura) del prezzo di acquisto.
Come nella Tariffa dei Medicinali del 1993, le sostanze contenute in Tabella A vanno tariffate a quel prezzo indipendentemente dal prezzo di acquisto (quindi anche in rimessa)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
Esempio: se si acquistano 100 grammi di una sostanza XYZ al costo di 10\u20ac\/grammo (+ IVA 22%) + spese di trasporto 20\u20ac (+ IVA 22%) e si usano 5 grammi nella preparazione, la sostanza andr\u00e0 tariffata a 51\u20ac.<\/p>\n\n\n\n
L’interpretazione principale \u00e8 che l’importo delle spese di spedizione sia diviso equamente tra i grammi delle materie prime presenti nell’ordine<\/strong>, ma:<\/span><\/p>\n\n\n\n
Es. se il prezzo finale dell'(ex) onorario (allegato B) \u00e8 calcolato come 20\u20ac, tale prezzo va aumentato del 40% (8\u20ac) e diventa 28\u20ac. A questi 28\u20ac si aggiungeranno tutti gli altri componenti (sostanze, diritti addizionali, costo recipiente) con i loro prezzi e si otterr\u00e0 il prezzo finale del galenico magistrale a cui aggiungere l’IVA del 10%.<\/p>\n\n\n\n
a) una o piu’ sostanze pericolose per la salute umana, riportate nella tabella n. 3 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana o classificate nel \u00abGlobal Harmonized System\u00bb (GHS) con codice univoco \u00abH\u00bb;
b) una o piu’ sostanze di cui alla \u00abTabella dei Medicinali
Sezione A\u00bb e alla \u00abTabella dei Medicinali Sezione B\u00bb del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
c) una o piu’ sostanze il cui impiego e’ considerato doping ai
sensi dell’art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
2. Nella tariffazione dei medicinali di cui al primo comma, qualora la formulazione comprenda sostanze appartenenti a piu’ di una categoria di cui alle lettere a), b) e c), il supplemento spetta una sola volta per ciascuna categoria.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
Si propende per quest’ultima interpretazione. <\/span><\/p>\n\n\n\n
2. Per la dispensazione di uno o piu’ dei medicinali di cui al
comma 1 effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna spetta un diritto addizionale di \u20ac 4,00.
3. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a \u00abbattenti chiusi\u00bb o \u00aba chiamata\u00bb.
4. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti
quando la farmacia effettua servizio a \u00abbattenti aperti\u00bb, ancorche’ con modalita’ che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
Il diritto addizionale diurno \u00e8 abolito<\/strong>, ad eccezione per le rurali sussidiate che diventa 4,00\u20ac.
Il diritto addizionale notturno di chiamata diventa<\/p>\n\n\n\n
Il diritto addizionale \u00e8 lo stesso che il farmacista deve chiedere quando risponde ad una chiamata notturna in farmacia<\/strong> per dispensare (es.) farmaci ad uso umano.
Il paziente, che all’1.00 di notte chiama il Farmacista per chiedere un (es.) Moment, Tachipirina, ecc.. dovr\u00e0 pagare anche il nuovo diritto addizionale (esattamente come si paga il diritto di chiamata dell’idraulico, elettricista, tecnico, ecc..).<\/p>\n\n\n\n
presente decreto, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalita’ di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale. Dal suddetto sconto sono esclusi i supplementi di cui all’art. 8, i diritti addizionali di cui all’art. 9 e il costo del recipiente.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
Lo sconto NON si calcola sul prezzo finale<\/strong>, ma SOLO (eh beh…) al costo delle materie prime e all’onorario (ora “costi di preparazione”).<\/p>\n\n\n\n
nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della tariffa nazionale, che deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla medesima data e’ abrogato il decreto del Ministro della salute 18 agosto 1993, citato in premessa.
Il presente decreto sara’ sottoposto al visto del competente organo di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\nAllegato A (“Tabella dei prezzi delle sostanze”)<\/h2>\n\n\n\n
<\/a>
Allegato B (Tabella dei costi di preparazione)<\/h2>\n\n\n\n
<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n
<\/em>O creando le mancanti (“Colliri e preparazioni oftalmiche semisolide”, “soluzioni e sospensioni sterili”, “Omeopatici”<\/em>).<\/li>
Domanda: se pese 5 sostanze (es. nelle capsule), applicher\u00f2 5 volte (3 in realt\u00e0, 2 sono incluse) il costo dell’operazione tecnologica?<\/span>
L’interpretazione principale \u00e8 NO, si applica una tantum. <\/span><\/li>Confronto valore preparazione tariffa nazionale dei Medicinali del 1993 VS 2017<\/h2>\n\n\n\n