{"id":12387,"date":"2023-04-03T08:02:00","date_gmt":"2023-04-03T06:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.farmagalenica.it\/?p=12387"},"modified":"2023-04-11T20:00:56","modified_gmt":"2023-04-11T18:00:56","slug":"galenici-conto-terzi-per-altre-farmacie-la-cassazione-apre-la-via","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.farmagalenica.it\/galenici-conto-terzi-per-altre-farmacie-la-cassazione-apre-la-via\/","title":{"rendered":"Galenici conto terzi per altre farmacie: la Cassazione apre la via?"},"content":{"rendered":"\n
La produzione di galenici conto terzi per altre farmacie significa che una farmacia (farmacia A o preparatrice) produce un farmaco galenico per conto<\/em> di un’altra farmacia (Z o satellite), la quale lo fornisce all’acquirente.<\/p>\n\n\n\n Sulla liceit\u00e0 o meno della questione che non \u00e8 regolata n\u00e9 vietata (leggere qui<\/a>) da alcuna legge, la maggior parte dei Farmacisti (anche i pi\u00f9 “su”) assume la posizione del non si pu\u00f2 fare<\/strong> e non ci sono alternative.<\/p>\n\n\n\n Ma la Sentenza della Cassazione (48839\/2022<\/a> \u2013 sezione sesta penale, depositata il 22 dicembre 2022), che pur riguarda un altro caso specifico, contiene riferimenti e indicazioni che di fatto aprono alla via a quello che (a parere dello scrivente) era gi\u00e0 ovvio da tanto, tanto tempo ossia che \u00e8 possibile per una farmacia preparare farmaci galenici e inviarli per il ritiro presso un’altra farmacia “satellite”<\/strong>. In questo articolo, di natura puramente didattica ed indicativa<\/strong> il cui scopo \u00e8 stimolare il dibattito e affrontarne le implicazioni, si andranno ad analizzare tutti i riferimenti normativi e le indicazioni della Cassazione per stabilire una delle seguenti possibilit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n L’articolo \u00e8 esclusivamente di natura didattica e nulla \u00e8 garantito se quanto riportato sia o meno a norma di legge. L’autore non si assume nessuna responsabilit\u00e0 per le scelte individuali o aziendali e azioni che dovessero derivare dalla lettura del seguente articolo.<\/p>DISCLAIMER<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Prima di procedere \u00e8 bene sia chiaro lo scenario di cui stiamo parlando: \u00e8 il caso in cui un paziente ha una ricetta medica per una preparazione galenica (v. dopo), ma la farmacia pi\u00f9 vicina che effettua una preparazione galenica si trova a centinaia di Km, per cui chiede ad una Farmacia che non fa galenica (che chiameremo d’ora in poi Farmacia Z o satellite<\/strong><\/em>) la preparazione del medicinale galenico con ricetta medica<\/strong>. Questa Farmacia Z non ha un laboratorio galenico funzionante, dato che non effettua preparazioni galeniche perci\u00f2 chiede alla Farmacia A (che chiameremo galenica o preparatrice) di allestire per conto<\/em> il farmaco galenico e recapitarlo alla Farmacia Z affinch\u00e9 lo fornisca al paziente.<\/p>\n\n\n\n A questo punto, possiamo avere 2 scenari:<\/p>\n\n\n\n Quale \u00e8 lo scenario corretto in cui operare dopo la sentenza della Cassazione? Scopriamolo \ud83d\ude09<\/p>\n\n\n\n Anche se alcuni conosco l’argomento, \u00e8 importantissimo sapere esattamente parola per parola<\/em><\/strong> cosa dice la Legge, che in questa parte iniziale sono le Norme di Buona Preparazione della Farmacopea Ufficiale Italiana XII ed. e successive modificazioni (pagina 1426). Ci si riferisce alla definizione di:<\/p>\n\n\n\n Consideriamo lo scenario 1, ossia la Farmacia A che vende<\/strong><\/em> il farmaco alla Farmacia Z che lo rivende<\/em><\/strong> al paziente.<\/p>\n\n\n\n Partiamo dalla definizione del preparato officinale<\/strong>: dalla lettura precisa del testo risulta che <\/p>\n\n\n\n …destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia<\/em>.<\/p>\n\n\n\n \u00c8 abbastanza evidente e palese come tale definizione chiude la strada alla possibilit\u00e0 di una vendita per conto, ossia che la Farmacia A (preparatrice) possa preparare un officinale da vendere<\/em><\/strong> alla Farmacia Z (satellite) affinch\u00e9 lo rivenda<\/em><\/strong> ai sui clienti.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n Esempio pratico: la Farmacia A prepara un farmaco galenico officinale come l’aciclovir 5% unguento ai PEG in tubetti da 10g che vende ai propri clienti a 10\u20ac. La Farmacia Z (satellite) vuole acquistarli a 8\u20ac per vedenderli a 10 o anche 12\u20ac ai propri clienti. Tutto questo NON si pu\u00f2 fare<\/strong>!<\/p>\n\n\n\n Si noti il termine finora usato: VENDERE. Dal punto di vista giuridico, significa che viene concluso un contratto avente per oggetto il trasferimento della propriet\u00e0 di una cosa o<\/strong> il trasferimento di un altro diritto<\/strong> verso il corrispettivo di un prezzo<\/em>.<\/p>Art. 1470 del codice civile<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Non \u00e8 quindi possibile per una Farmacia A (galenica) preparare un farmaco officinale<\/span>, trasferirne la propriet\u00e0 alla Farmacia Z ossia venderlo alla Farmacia Z (affinch\u00e9 lo rivenda) ossia preparalo per conto<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Tenendo a mente la definizione del codice civile appena enunciata, passiamo al preparato magistrale: nella definizione della formula magistrale non vi \u00e8 invece alcun limite legato alla dispensazione diretta al paziente. Viene quindi lineare sulla base del precedente ragionamento, affermare che \u00e8 possibile per una Farmacia A (preparatrice) preparare un farmaco magistrale<\/span>, trasferirne la propriet\u00e0 alla Farmacia Z ossia venderlo ossia preparalo per conto<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n ATTENZIONE PRIMA DI ESULTARE! Calma e continuate a leggere.<\/p>\n\n\n\n La prima (unica?) obiezione che potrebbe nascere dall’idea che una Farmacia A (preparatrice) possa preparare un galenico magistrale e venderlo<\/em> a una Farmacia Z (satellite) \u00e8: se c’\u00e8 un contratto di vendita tra le 2 farmacie<\/strong> (B2B<\/a>), si tratta di una vendita all’ingrosso<\/strong>. Vero.<\/p>\n\n\n\n Per commercio all\u2019ingrosso si intende l\u2019attivit\u00e0 svolta da chiunque che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all\u2019ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande<\/em>.<\/p>\nCamera di Commercio<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Per la vendita all’ingrosso da parte di una Farmacia a un soggetto terzo (magazzino, farmacia, ecc…), il D.lgs 219\/2006 prevede agli artt. 99 – 112<\/a> che la Farmacia che vende all’ingrosso sia autorizzata<\/strong> con opportuna licenza.<\/p>\n\n\n\n Ah, stiamo dunque dicendo che per una Farmacia A (preparatrice) che vende un galenico magistrale alla Farmacia Z (satellite) deve avere l’autorizzazione all’ingrosso? Nonostante verrebbe da dire di s\u00ec, la risposta \u00e8 no, non serve alcuna autorizzazione di grossista in questo caso<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Come? Perch\u00e9?<\/p>\n\n\n\n Perch\u00e9 sempre il D.lgs 219\/2006 si occupa SOLO del farmaco industriale e non dei farmaci galenici. Vi sembra troppo generico? Sappiate che il Titolo II, art. 3 c. 1<\/a> di tale Decreto recita:<\/p>\n\n\n\n Le disposizioni del presente decreto non si applicano<\/strong><\/span>: a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti “formule magistrali<\/strong>“, che restano disciplinati dall’articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;<\/em><\/p>\nD.lgs 219\/2006<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Ergo, TUTTO quello che contiene e disciplina il D.lgs 219\/2006, incluse le autorizzazioni all’ingrosso, non si applicano al campo della galenica.<\/p>\n\n\n\n Cool, eh?<\/p>\n\n\n\n MA ATTENZIONE. Non \u00e8 finita. Continuate a leggere. \ud83d\ude09<\/p>\n\n\n\n In base a quanto esposto finora, parrebbe dunque sostenibile la tesi del “La Farmacia A prepara un galenico magistrale e lo vende alla Farmacia Z che a sua volta lo rivender\u00e0 al paziente”, ma ad oggi sulle modalit\u00e0 operative non vi \u00e8 alcune riferimento preciso pur considerando che:<\/p>\n\n\n\n Ora, non arrabbiatevi ma la morale \u00e8 che attualmente, nonostante sembri tutto possibile (e magari lo \u00e8) la vendita<\/span> di un galenico magistrale da parte di una farmacia ad un’altra \u00e8 una strada impervia e piena di possibili contestazioni, soprattuto considerando l’avanguardia della materia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Morale: una farmacia non pu\u00f2 produrre e vendere<\/strong><\/span> galenici conto terzi magistrali o officinali a un’altra farmacia.<\/p>Scenario 1: non attuabile<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Inoltre, tutta la discussione finora trattata nell’articolo non \u00e8 oggetto della sentenza della Cassazione di cui si sta per parlare, ergo non ci sono riferimenti normativi precisi a differenza di quanto verr\u00e0 esposto nello Scenario 2. <\/p>\n\n\n\n Continuate a leggere, tutto sar\u00e0 pi\u00f9 chiaro tra pochissimo \ud83d\ude42<\/p>\n\n\n\n Andiamo ora allo Scenario 2.<\/p>\n\n\n\n Scenario 2: la farmacia A (preparatrice) prepara il galenico magistrale e lo cede<\/strong><\/em> alla farmacia Z che lo consegna al paziente.<\/p>\n\n\n\n Importante: in Italia non esiste il common law<\/em>, ossia le sentenze non modificano o creano una legge. Danno una indicazione, creano giurisprudenza e maggiore \u00e8 il grado di giudizio, maggiore \u00e8 l’autorevolezza e di conseguenza l’indicazione da seguire. La Cassazione (come ben noto a tutti) \u00e8 uno dei pi\u00f9 alti e autorevoli gradi di giudizio.<\/strong><\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n La storia affrontata dalla Cassazione non riguarda in realt\u00e0 i farmaci galenici magistrali, ma affronta un caso di abuso di professione di Farmacista<\/strong> in cui una Farmacia di Messina inviava pacchi sigillati contenenti farmaci industriali (soggetti a ricetta medica o anche di libera vendita) ad attivit\u00e0 esterne alla farmacia (es. macelleria del paese) affinch\u00e9 i pazienti si recassero poi a ritirarli.<\/p>\n\n\n\n Per i dettagli della storia (che per buona parte a noi non interessa) rimandiamo a questo articolo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Dalla lettura della sentenza, emergono per\u00f2 diverse considerazioni interessanti per il tema qui trattato. Vediamole una a una.<\/p>\n\n\n\n Nella sentenza si legge che la persona diversa dal Farmacista (commerciante, macellaio, lattaio, ecc…) che riceve un pacco sigillato indirizzato ad una data persona, identificabile dai dati riportati sull’esterno del pacco, non pu\u00f2 essere tacciata di abuso di professione di Farmacista dato che, per i Giudici della Cassazione, tale attivit\u00e0 non \u00e8 classificabile come somministrazione diretta<\/strong> poich\u00e9 tutti gli adempimenti di Legge sulla dispensazione e preparazione dei farmaci, evidenziano i Giudici, sono stati effettuati preventivamente dal Farmacista in Farmacia.<\/p>\n\n\n\n Per assurdo dunque la Farmacia A potrebbe preparare non tanto dei galenici conto terzi (magistrali o officinali) per una Farmacia Z, ma galenici magistrali e officinali e fornirli ad una attivit\u00e0 diversa dalla Farmacia Z dove il paziente andr\u00e0 a ritirarli!<\/p>\n\n\n\n Una delle tante leggende metropolitane che circolano \u00e8 il divieto assoluto<\/strong> di vedere farmaci soggetti a ricetta medica a distanza, come stabilito dal D.lgs 219\/2006 art. 112-quater (pronto? Avete presente durante il periodo COVID quante erano le aziende che prelevavano ricette legalmente, le portavano in farmacia e riconsegnavano i farmaci a domicilio ossia distanza?).<\/p>\n\n\n\n Ecco cosa recita l’art. 112-quater del D.lgs 219\/2006:<\/p>\n\n\n\n \u00c8 vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.<\/em><\/p>\nVendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Anche al lettore pi\u00f9 distratto non saranno sfuggite 3 osservazioni:<\/p>\n\n\n\n Si consideri anche che il Codice Deontologico del Farmacista<\/a> prevede esplicitamente la consegna a domicilio (giuro!), inclusa specificatamente<\/strong> quella dei farmaci soggetti a ricetta medica senza distinzione sul tipo (esempio stupefacenti o non stupefacenti) o sulle modalit\u00e0 (direttamente dal Farmacista, tramite fattorino o personale interno o corriere interno o corriere esterno.<\/p>\n\n\n\n 1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica pu\u00f2 essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.<\/em><\/p>\n\n\n\n 2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali.<\/em><\/p>\nArt. 28 del Codice Deontologico del Farmacista, 2018<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Tenendo conto delle indicazioni della Cassazione nella Sentenza (pag. ) e del Codice Deontologico del Farmacista \u00e8 chiaro che spedire un medicinale che richiede ricetta medica in un pacco sigillato, garantendone la corretta conservazione durante trasporto e stoccaggio <\/strong>(nei locali in cui viene conservato in attesa di essere ritirato dal paziente), \u00e8 legale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Nel caso in esame, l’oggetto del contendere sono farmaci probabilmente industriali (non galenici) di libera vendita o soggetti a ricetta medica. Non \u00e8 dato di conoscere dalla sentenza il tipo di farmaco (es. mutabili, stupefacenti, convenzionati, ecc…).<\/p>\n\n\n\n Si pone l’accento al fatto che le contestazioni sulla incorretta<\/em> conservazione dei farmaci presso locali (es. macelleria) non sono state dimostrate, ma solo desunte. Da ci\u00f2 \u00e8 evidente come una Farmacia Z (satellite) che riceve un pacco sigillato avr\u00e0 certamente modo di conservarlo correttamente, cos\u00ec come il corriere farmaceutico (es. vettore interno di un grossista oppure corriere esterno certificato) potr\u00e0 assolvere alle Norme di Buona Conservazione (es. conservazione tra 2-8\u00b0C o <25\u00b0C).<\/p>\n\n\n\n Ecco che se una Farmacia A prepara galenici conto terzi magistrali e li invia alla Farmacia Z anzich\u00e9 altre attivit\u00e0 commerciali, si avr\u00e0 la certezza della corretta conservazione.<\/p>\n\n\n\n La Cassazione chiarisce che se al momento della consegna del pacco sigillato, il commerciante ritira l’importo in denaro corrispondente al costo del farmaco e questo importo viene girato pacificamente (per intero) alla Farmacia A (galenica), questo non costituisce prestazione o contratto i vendita.<\/p>\n\n\n\n Questo ci permette di dire che la Farmacia Z (satellite) pu\u00f2 consegnare un pacco chiuso, sigillato, contenente scontrino, farmaci e ricette (eventuali) ad un cliente, ritirando il pagamento (contanti) da girare tal quale<\/span><\/strong> alla Farmacia A; e tutto questo non costituisce vendita di galenici conto terzi.<\/p>\n\n\n\n Ecco quindi che lo scenario 2 (la farmacia A cede<\/span> il farmaco alla farmacia Z che lo consegna al paziente) diventa il praticabile, non pi\u00f9 come un vero e proprio conto terzi, ma piuttosto come servizio di recupero ricetta, invio alla Farmacia galenica e offrendo supporto logistico per il ritiro del farmaco galenico <\/strong>da parte del paziente.<\/p>\n\n\n\n Dopo tutto questo excursus e analisi della sentenza della Cassazione, si propone come spunto teorico<\/strong> un possibile modus operandi<\/em> che tenga conto di ogni aspetto, legge e indicazione della giurisprudenza e che permetta ad una Farmacia Galenica A (preparatrice) di preparare galenici magistrali per una Farmacia Z (satellite). O meglio: che permeta ad una farmacia A (galenica) di prepara un galenico magistrale richiesto con ricetta medica e inviarlo come cessione<\/em> (non vendita) in pacco chiuso alla Farmacia Z (satellite) dove il paziente potr\u00e0 ritirarlo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pi\u00f9 facile a farsi che a dirsi.<\/p>\n\n\n\n Sicuramente dalla lettura del testo fin qui, ad alcuni Farmacisti potrebbe nascere la domanda “Ma per quale motivo la farmacia Z deve fornire il medicinale (chiuso nel pacco) al paziente senza guadagnarci nulla?<\/strong>“.<\/p>\n\n\n\n Un elenco di alcune riposte immediate cui segue una breve discussione:<\/p>\n\n\n\n Molto importante, al di l\u00e0 delle considerazioni elencate, \u00e8 il punto 5 che emerge dalla lettura della Sentenza, che pu\u00f2 essere riassunto cos\u00ec:<\/p>\n\n\n\n Non pu\u00f2 esistere alcun rapporto economico (ricarico, sconto, percentuale, ecc…) tra la Farmacia A e la Farmacia Z.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Infatti, nel momento in cui la Farmacia Z (satellite) ha un guadagno economico, cade l’impalcatura su cui si basa la Sentenza della Cassazione dato che:<\/p>\n\n\n\n Risulta del tutto erronea la valutazione del primo giudice circa l’attivit\u00e0 di vendita al pubblico di farmaci svolta dagli imputati solo in forza del pagamento dei farmaci, pacificamente destinato alla farmacista XXX [omiss]<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Una nota dell’Autore su questo aspetto: la farmacia Z ha un ritorno dello 0% sul prezzo di vendita, ma del 100% sul ritorno per la farmacia: un servizio fornitura di “galenici conto terzi” permette alla Farmacia Z di soddisfare l’esigenza di un cliente\/paziente che si rivolge a quella<\/strong> Farmacia Z, fornendogli il medicinale galenico (preparato presso la farmacia A) ed evitando che il paziente si rivolga ad altre (quindi garantendo quindi l’accesso alla Farmacia Z). Il paziente \u00e8 al centro di tutta la vicenda, essendo lui il promotore di tutta la catena: il servizio di fornitura del farmaco galenico tramite la Farmacia Z rappresenta la possibilit\u00e0 di accedere al farmaco sfruttando la capillarit\u00e0 delle Farmacie.<\/strong> Si noti che la stessa Cassazione definisce la consegna di farmaci in pacco chiuso tramite altra logistica:<\/p>\n\n\n\n servizio di consegna e recapito dei farmaci in un luogo concordato, comodo per il cliente<\/em>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Alcune domande che sicuramente potranno essere sorte nella lettura dell’articolo, che si ricorda \u00e8 solo un’analisi ragionata sulle possibilit\u00e0 (giuste o sbagliate, condivisibili o meno) ricavabili dalla lettura della Sentenza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Se ne avete ulteriori, scrivetele nei commenti: verranno inserite nella lista delle domande sotto.<\/p>\n\n\n\n No. Dalle indicazioni della Sentenza, i Giudici identificano che il fornire un pacco chiuso non costituisce attivit\u00e0 di somministrazione del Farmaco. Quindi la Farmacia Z NON dispensa alcunch\u00e9, limitandosi a dare un pacco al cui interno si trova un medicinale galenico (e chi lo dice? Potrebbero essere libri, alimenti, giocattoli, ecc…).<\/p> <\/div> Dalla sentenza non si entra nel particolare sul tipo di farmaco n\u00e9 i Giudici danno rilievo alla tipologia, ma concentrandosi sul concetto generale che i farmaci (TUTTI). Assolutamente s\u00ec, sarebbe meglio. Ma per ora c’\u00e8 questa sentenza della Cassazione, bisogna augurarsi che il Legislatore ne prenda atto e regoli con paletti la questione.<\/p> <\/div> <\/div>\n\n\n\n Sempre a questo mondo.<\/p>\n\n\n\n Una lista di possibili criticit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n [Spoiler: tutte le criticit\u00e0 hanno un debunking e controdeduzioni che verr\u00e0 a breve descritto]<\/p>\n\n\n\n Ricordate che:<\/p>\n\n\n\n L’articolo \u00e8 esclusivamente di natura didattica e nulla \u00e8 garantito se quanto riportato sia o meno a norma di legge. L’autore non si assume nessuna responsabilit\u00e0 per le scelte individuali o aziendali e azioni che dovessero derivare dalla lettura del seguente articolo.<\/p>DISCLAIMER<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Per lasciare commenti, domande o opinioni utilizzate i commenti sotto l’articolo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La produzione di galenici conto terzi per altre farmacie significa che una farmacia (farmacia A o preparatrice) produce un farmaco galenico per conto di un’altra farmacia (Z o satellite), la quale lo fornisce all’acquirente. Sulla liceit\u00e0 o meno della questione che non \u00e8 regolata n\u00e9 vietata (leggere qui) da alcuna legge, la maggior parte dei Farmacisti (anche i pi\u00f9 “su”) assume la posizione del non si pu\u00f2 fare e non ci sono alternative. 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SPOILER: \ud83d\ude42 In realt\u00e0 non si tratta di vero e proprio conto terzi, quanto della possibilit\u00e0 per una farmacia satellite di offrire un servizio di consegna di galenici preparati da un’altra farmacia.<\/p>\n\n\n\n\n
Introduzione e background<\/h2>\n\n\n\n
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Definizione dei Farmaci Galenici<\/h2>\n\n\n\n
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Galenici cono terzi: Magistrali s\u00ec e Officinali no?<\/h2>\n\n\n\n
In altre parole, nel caso del galenico magistrale non vi sono limiti a come e dove verr\u00e0 venduto e fornito il farmaco<\/strong> magistrale (cio\u00e8 preparato con una ricetta medica).<\/p>\n\n\n\nProduzione conto terzi e vendita all’ingrosso: il D.lgs 219\/2006<\/h2>\n\n\n\n
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Prima della Cassazione<\/h2>\n\n\n\n
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<\/a><\/figure>\n\n\n\n
Galenici conto terzi: Cassazione e sentenza 48839\/2022<\/h2>\n\n\n\n
Non \u00e8 illegale consegnare un farmaco a una attivit\u00e0 esterna affinch\u00e9 venga ritirato dal cliente<\/h3>\n\n\n\n
Non \u00e8 illegale la vendita a distanza di farmaci soggetti a ricetta medica quando la spedizione della ricetta avviene in Farmacia<\/h3>\n\n\n\n
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Non \u00e8 illegale fornire farmaci soggetti a ricetta medica a distanza opportunamente conservati<\/h3>\n\n\n\n
Non \u00e8 illegale che il cessionario (es. farmacia satellite) ritiri il pagamento per conto della Farmacia che ha spedito<\/h3>\n\n\n\n
Proposta di modalit\u00e0 operative per agire secondo le indicazioni della Cassazione<\/h2>\n\n\n\n
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Considerazioni sul rapporto economico tra Farmacia A (preparatrice) e farmacia Z (satellite)<\/h2>\n\n\n\n
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Di fatto viene offerto un servizio a chi si rivolge alla Farmacia Z che tante altre farmacie non possono offrire: oltre ad un ritorno di immagine, nel tempo si consolida un ritorno in termini di accessi per preparazioni galeniche (e vendite collaterali).<\/p>\n\n\n\nE il paziente?<\/h2>\n\n\n\n
Il paziente non ha idea se una farmacia galenica preparer\u00e0 direttamente il farmaco o se gli verr\u00e0 fornito tramite “conto terzi”: quello a cui lui interessa \u00e8 ricevere il medicinale, con le garanzie della corretta conservazione e qualit\u00e0 assicurata dalle Norme di Buona Preparazione.<\/p>\n\n\n\n\n
Domande varie<\/h2>\n\n\n\n
Quindi s\u00ec, potenzialmente<\/strong><\/em> anche per i farmaci galenici stupefacenti, anche se per gli stupefacenti in sez. A sarebbe meglio astenersi, dati gli adempimenti di trascrizione dati dell’acquirente ed evitare cos\u00ec ulteriori contestazioni (che andrebbero immediatamente portate all’attenzione dei Giudici).<\/p> <\/div> Criticit\u00e0 e possibili contestazioni?<\/h2>\n\n\n\n
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