Last Updated on 9 Agosto 2024 by Dr. Marco Ternelli
L’ aggiornamento delle Tabelle Farmacopea Italiana è stato annunciato a inizio 2017 da parte del Ministero della Salute, che ha ricostituito la Commissione per la Revisione della Farmacopea Italiana (leggi qui); nell’articolo che segue verranno rese disponibili al download le nuove Tabelle Farmacopea Italiana con spiegazioni e commenti sulle modifiche e novità introdotte.
L’articolo, scritto inizialmente a Dicembre 2017, è stato aggiornato a fine Maggio 2018 e poi a Luglio 2020 in seguito alla pubblicazione dell’ aggiornamento Tabelle Farmacopea XII edizione.
Non sono state ancora aggiornate le NBP (Norme di Buona Preparazione) ne neppure è stata pubblicata la 13sima edizione della Farmacopea Ufficiale Italiana (a tutt’oggi è in vigore ancora la 12sima).
Quando uscirà la nuova Farmacopea Italiana XIII (13sima)?
Ricordiamo, la Farmacopea Italiana attutale (XII edizione) è stata aggiornata l’ultima volta nel 2010 (con il supplemento), 8 anni fa ormai con
- DM del 17 Maggio 2018, che ha aggiornato tutte le 8 Tabelle Farmacopea Italiana esclusa la Tabella 3
- DM 24 Luglio 2018, che ha aggiornato la Tabella 3
- DM del 18 giugno 2020 che ha aggiornato le Tabelle 3, 4, 5, 7 e 8
Si aspetta quindi, che nell’immediato futuro venga aggiornata anche la Farmacopea alla 13sima edizione o, almeno, le Norme di Buona Preparazione, per catapultare la galenica da inizi anni 2000 a oggi.
Ma quando sarà oggi?
Scaricare l’aggiornamento alle nuove Tabelle Farmacopea Italiana 2018-2020
Di seguito sono scaricabili tutti i documenti ufficiali e riorganizzati delle nuove nuove Tabelle Farmacopea Italiana.
Tutto il materia è disponibile al download direttamente in PDF cliccando sui link che seguono:
Decreti
Decreto “Aggiornamento e revisione alcuni testi della Farmacopea XII italiana” oppure la Gazzetta Ufficiale Italiana DM 17/5/18)[OBSOLETO]Decreto “Aggiornamento della Tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana” oppure la Gazzetta Ufficiale Italiana (DM 24 Luglio 2018)[OBSOLETO]- Decreto “Aggiornamento delle Tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica del decreto 17 maggio 2018 recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»” oppure la Gazzetta Ufficiale Italiana (DM 18 Giugno 2020)
Tabelle Farmacopea Italiana aggiornate nel 2018
- Capitolo 5.10: Controllo delle impurezze nelle sostanze per uso farmaceutico
- Capitolo 5.20: Impurezze Elementali
- Monografia generale: Sostanze per uso farmaceutico
- Tabella 2: Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente
- Tabella 3: Sostanze, le cui monografie sono presenti nella F.U., da tenere in armadio chiuso a chiave
- Tabella 4: Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica
- Tabella n. 5: Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista
- Tabella n. 6: Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia
- Tabella n. 7: Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa
- Tabella n. 8: Dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico
Nota: non è presente la Tabella 1 (quella dei pesi molecolari) perché non è stata aggiornata.
Tabelle Farmacopea Italiana aggiornate nel 2020
A Luglio 2020 sono state aggiornate:
- Tabella 3: Sostanze, le cui monografie sono presenti nella F.U., da tenere in armadio chiuso a chiave
- Tabella 4: Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica
- Tabella n. 5: Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista
- Tabella n. 7: Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa
- Tabella n. 8: Dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico [ndr. il DM menziona un allegato 10 che però non c’è nel testo]
Modifiche e novità nelle nuove Tabelle Farmacopea pubblicate nel 2018-2020
Tabella n. 2 “Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente”
Sono state eliminate le seguenti voci (e quindi non vanno più detenute obbligatoriamente in farmacia):
- Ampicillina
- Garza idrofila di cotone sterile per medicazione
- Gentamicina p.i.
- Idrogeno perossido soluzione 3%
- Iodio (DM 24 Luglio 2018)
- Ipecacuana sciroppo emetico (Deo gratia!)
- Magnesio solfato
- Sodio bicarbonato
- Sodio citrato
- Sodio cloruro
Sono state inserite le seguenti voci (e quindi vanno detenute obbligatoriamente in farmacia):
- Amminoglicosidici (basta una confezione in qualsiasi forma farmaceutica, es. Tobramicina)
- Nifepidina soluzione orale
Curiosità: è stato tolto lo iodio obbligatorio, ma rimane il potassio ioduro. Boh…
Altre modifiche della Tabella 2 delle nuove Tabelle Farmacopea Italiana
È esplicitato che, in caso di carenza nel circuito distributivo di una delle sostanze obbligatorie, l’impossibilità di assolvere al previsto obbligo è documentata dal possesso di un documento, cartaceo o elettronico, giustificativo (da anni era già così, ora è scritto nero su bianco).
L’ossigeno medicinale è passato dal carattere retto (sostanza) a corsivo (farmaco) in quanto farmaco con AIC.
Tabella 3: Sostanze, le cui monografie sono presenti nella F.U., da tenere in armadio chiuso a chiave
2018 e aggiornamento 2020
Le sostanze inserite/rimaste in Tabella 3 (quindi quelle “velenose”) sono:
- Adrenalina
- Apomorfina cloridrato
- Argento nitrato
- Atropina solfato
- Chinidina solfato
- Digitossina
- Efedrina [TORNATA NEL 2020]
- Ergometrina maleato
- Ergotamina tartrato
- Fisostigmina salicilato
- Iodio
- Ipecacuana
- Isotretinoina
- Istamina
- Lidocaina
- Mercurio ossido giallo
- Neostigmina metilsolfato
- Noradrenalina
- Omatropina bromidrato
- Pseudoefedrina [AGGIUNTA NEL 2020]
- Reserpina
- Scopolamina [TORNATA NEL 2020]
- Sodio fluoruro
- Suxametonio cloruro
- Tetracaina cloridrato
NON sono più elencati in Tabella 3 (quindi non sono più “veleni” nel senso classico del termine):
- Acido nitrico
- Acido solforico
- Acido tricloroacetico
- Belladonna
- Chinina cloridrato
- Cloralio idrato
- Colchicina
- Cresolo
- Digossina
Efedrina- Emetina cloridrato
- Eparina
- Fenolo
- Fisostigmina solfato
- Gallamina trietilioduro
- Imipramina cloridrato
- Iosciamina solfato
- Lindano
- Lobelina cloridrato
- Merbromina
- Mercurio dicloruro
- Metilatropina
- Noscapina
- Omatropina metilbromuro
- Ouabaina
- Pilocarpina
- Tiomersal
- Tubocurarina cloruro
Altre modifiche della Tabella 3 delle nuove Tabelle Farmacopea Italiana
Viene “risolto” il problema dalla obsoleta classificazione delle sostanze
- tossiche (T)
- molto tossiche (T+)
in quanto superata dalla classificazione del CLP.
Con l’aggiornamneto del 2020 è stato chiarito nettamente che ora si considerano “veleno” (e quindi è necessaria la ricetta non ripetibile, con dose in tutte lettere e indicazione dell’acquirente avente più di 16 anni) tutte le sostanze che presentano in etichetta il pittogramma del teschio la dizione letale (se ingerito o a contatto con la pelle o se inalato) classificate con i codici H300, H310 e H330.
Questo significa che una sostanza è da considerarsi veleno (e quindi richiede ricetta non ripetibile, dose in tutte lettere, acquisente maggiore di 16 anni con nome e cognome da apporre in ricetta, pittogramma/scritta veleno in etichetta) quando:
- è in tabella 3 OPPURE
- la materia prima ha almeno uno dei 3 codici H300, H310 o H330
Viene abolita la parte della nota 1 della tabella 3 “Le prescrizioni dell’art. 146 del T.U. L .S devono essere osservate anche per tutte le sostanze tossiche o molto tossiche che sono o non sono iscritte in Farmacopea“; da ciò ne deriva che in sotto chiave vanno conservate obbligatoriamente solamente:
- [in armadio chiuso a chiave] le sostanze elencate in tabella 3
- [in armadio chiuso a chiave o comunque sotto chiave] le sostanze (veleno o non veleno) che hanno indicazione del produttore P405 (“conservare sotto chiave”).
Per le officine farmaceutiche e grossisti, è chiarito che per la detenzione di sostanze e farmaci in Tabella dei Medicinali sez. A NON basta l’armadio a muro, ma serve una stanza dedicata con porta blindata.
Sempre nelle note, la preparazione “Iodio e glicerolo soluzione” NON è più esentata dall’obbligo di ricetta e ricade quindi nella normativa dei “veleni”. Rimangono esentate, quindi non classificate veleno la
- iodio soluzione cutanea
- iodio soluzione orale
- iodio unguento
- iodio ed acido salicilico soluzione cutanea
La dizione “La preparazione “Sodio fluoruro compresse”, contenente fino a 2,2 mg di sodio fluoruro per compressa, non è soggetta alle disposizioni di cui al punto 2) delle Note” è stata abolita, ergo pure essa ricade nella normativa dei “veleni”.
Tabella 4: Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica.
Ci sono diverse modifiche interessanti, sia per quanto riguarda specifiche preparazioni che indicazioni generali.
Principi attivi modificati direttamente
Punto 6 (antispastici, antidolorifici) sono stati esclusi i medicinali a base di ketorolac (spostati in Tabella 5).
Punto 13 (ormoni): è stata esclusa la melatonina in quantità inferiore a 2 mg per dose. Ciò equivale a dire che per la melatonina capsule o compresse fino a 2 mg esclusi (quindi fino a 1,999999999 mg) è consentito l’allestimento come officinale (essendo in Farmacopea BP) e dispensazione senza ricetta medica.
Sono state escluse le preparazioni per uso diverso dall’iniettabile contenenti destropropoxifene in associazione.
Sono stati inseriti i medicinali psicotropi della sezione E del DPR 309/90.
Altre modifiche della Tabella 4 delle nuove Tabelle Farmacopea Italiana nel 2018
Di seguito, alcune aggiunte/modifiche di carattere generale nelle note della Tabella 4.
Non sono soggetti a ricetta medica i preparati officinali contenenti una quantità per dose e per confezione di principio attivo uguale o inferiore a quella del medicinale industriale esentato in sede di AIC, ad eccezione di quelli soggetti alla legge 376/2000 in materia di doping.
Si può quindi preparare un officinale (da FARMACOPEA italiana/Europea/Paese EU) e venderlo SENZA RICETTA in deroga alla Tabella 4 se esiste un SOP o OTC.
La dose di principio attivo totale e per dose forma del galenico officinale deve essere uguale o inferiore a quella del SOP o OTC in commercio. SONO ESCLUSE LE PREPARAZIONI DOPANTI (es. niente nafazolina spray, ma OK al betametasone crema).
Su questo punto, nell’ aggiornamento tabelle Farmacopea del 2020, è stata aggiunta la frase “Ad eccezione di quanto riportato in tabella, sono altresì esentati… [omiss]”. Questo pone fine alla penosa questione del “Minoxidil officinale da 100 ml si o no“? Ora è chiaro che si può fare un officinale di Minoxidil al 5% 200 ml e più.
I preparati magistrali a base di principi attivi che non sono riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella 4, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale soggetto a ricetta limitativa o OSP, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato.
Altre modifiche nel aggiornamento Tabella 4 delle nuove Tabelle Farmacopea Italiana nel 2020
Viene aggiornato il testo sulle prescrizioni di galenici con REV (Ricetta Elettronica Veterinaria). Niente di nuovo, si allinea il testo della Farmacopea con quello della normativa vigente.
Tabella 5: Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista.
Sono state eliminate i seguenti principi attivi:
- veralipride
- oxifenbutazone
- floctafenina
Sono state sostituite le seguenti voci:
- cisapride con ketorolac
- etretinato con acitretina
Altre modifiche della Tabella 5 delle nuove Tabelle Farmacopea Italiana nel 2018
Sono stati introdotti i medicinali per uso umano prescritti per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, ai sensi della c.d. legge “Di Bella” (n. 17).
In altre parole, tutti i preparati off label diventano sempre e solo con ricetta non ripetibile (es. latanoprost soluzione cutanea, CBD soluzione oleosa).
È stato escluso il nandrolone in quanto stupefacente soggetto a ricetta a ricalco (RMR), non semplice ricetta non ripetibile.
Sono stati esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal, destinate ai maggiorenni, che possono essere esitate senza ricetta medica (come per i farmaci ad uso umano).
Non esistono però monografie di preparazioni galeniche a base di tali ormoni.
Nelle “Note” laddove è prevista la facoltà del Ministro della Salute di vietare l’utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica, è espressamente stabilito che ciò non deve comportare differenziazione tra il medicinale di origine industriale e il preparato magistrale [quindi il fatto che i farmaci industriali per uso dimagranti siano legittimi e il galenico no? ndr].
Viene anche previsto che i sei mesi di conservazione della ricetta non ripetibile relativa ai galenici decorrono dalla data di spedizione.
Viene chiarito che i farmaci galenico magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale con AIC ad uso umano devono essere dispensati alle medesime condizioni di quest’ultimo.
Come per il D.lgs. 193/2006, i medici veterinari, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, possono prescrivere medicinali ad uso umano soggetti a ricetta limitativa (o omologhi galenici) con ricetta non ripetibile in triplice copia, per approvvigionamento per scorta, e che tali medicinali possono essere somministrati esclusivamente in ambiente ambulatoriale dal veterinario all’animale in cura.
Altre modifiche della Tabella 5 delle nuove Tabelle Farmacopea Italiana nel 2020
Come per la tabella 4, viene allineato il testo alla normativa della REV (Ricetta Elettronica Veterinaria), senza apportare cambiamenti sulla dispensazione.
Tabella 6: Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia
È stato eliminato l’alcolometro centesimale.
Per quanto riguarda la bilancia, con il DM 24 Luglio 2018 il punto 1 (ri)diventa: “Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l’una sensibile al mg (d = 0,001 g) della portata di almeno 50 g e l’altra sensibile a 0,50 g (d = 0,50 g) della portata di almeno 2 kg»“
Sono stati introdotti, per le farmacie che allestiscono preparazioni sterili, gli strumenti e dispositivi di protezione necessari (che comunque era ovvio andassero adottati).
Tabella 7: Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa.
Tra le sostanze di cui all’allegato III-bis (terapie del dolore) sono state aggiunte:
- sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale.
Di fatto, sono state aggiornate le tabelle secondo le modifiche normative sui farmaci stupefacenti occorse dal 2010 ad oggi (L. 38/2010), niente di più: in pratica è solo un allineare il testo delle tabelle a quello delle Leggi già in vigore.
Tabella 8: Dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico
La cosa più importante è questa:
Sono state eliminate, in quanto vietate o non in commercio, le seguenti sostanze:
- Amfepramone
- Destropropossifene
- Destropropossifene cloridrato
- Fendimetrazina bitartrato
- Fenilpropanolamina cloridrato
- Fentermina
- Mazindolo
- Meprobamato
- Tetrazepam
Per i principi attivi non riportati nella Tabella 8 e in mancanza di un medicinale industriale corrispondente, è stato previsto che il farmacista dovrebbe fare riferimento alla letteratura scientifica.
Sono state contrassegnate con un asterisco le sostanze che hanno, nella sezione note, alcune informazioni supplementari.
Sono state inserite le note relativamente a diverse sostanze, tutte utilizzate nella terapia dimagranti e per i quali vi è un articolo dedicato.
Quali idee e richieste hanno i Farmacisti per le NBP dopo l’ aggiornamento tabelle Farmacopea?
Farmagalenica propone in, questa seconda parte dell’articolo un’elenco di modifiche alle Norme di Buona Preparazione ormai inderogabili ulteriormente, per portare definitivamente la Galenica ai tempi attuali, dato che moltissime indicazioni tutt’ora in vigore nella XII edizione sono obsolete, anacronistiche e anche errate.
Tale elenco presente nell’articolo, verrà costantemente aggiornato fino alla pubblicazione della nuova Farmacopea Italiana XIII edizione: il lettore (Farmacista, Medico, Paziente) potrà contribuire indicando nei commenti le richieste che vorrebbe vedere nelle nuove Norme di Buona Preparazioni.
Aggiornamento delle Tabella 6 (“Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia”)
Ci sono apparecchiature che non hanno più alcun senso (v. punto di fusione o alcolometro), mentre ne andrebbero aggiunte diverse:
- qualsiasi sistema filtrante per polveri (a braccio, cappa, ecc…) DEVE obbligatoriamente essere HEPA
- deve essere obbligatorio un dispositivo di pulizia che garantisca elevata rimozione di tracce e residui (es. bagno a ultrasuoni)
togliere apparecchiature obbligatorie non al passo con i tempi (es. alcolometro centesimale)
Altre modifiche per la nuova Farmacopea Italiana e Norme di Buona Preparazione
Oltre all’ aggiornamento tabelle Farmacopea avvenuto nel 2017 e 2018, segue un elenco di modifiche raccolte da colleghi (con particolare ringraziamento al Dr. Peter Jager) da inserire nella stesura della nuova Farmacopea Italiana:
- Abolizione totale delle c.d. “normative semplificate”, ossia il DM 2003. Può sembrare incredibile, ma è tempo che le “semplificate” spariscano. Permettere di preparare farmaci su un tavolino qualsiasi non è più razionalmente concepibile.
Ufficializzare la possibilità di sconfezionamento di specialità (come riportato nellaNuova Tariffa Nazionale dei Medicinali).- Possibilità di allestire qualsiasi formula magistrale come multiplo, sulla base di frequenti richieste (la cui documentazione si evincerebbe dalle ricette conservate).
Estende la definizione di “Preparato officinale” anche preparazioni a base di principi attivi regolarmente in commercio come SOP/OTC (in dose e unità uguale o inferiore) e che la loro vendita sia consentita senza ricetta medica, al pari della specialità medicinale.- Stabilire che il Farmacista può cambiare eccipienti di formule officinali, ammodernandone la composizione, purché possa garantire che non ne viene modificata l’efficacia.
- Prevedere la possibilità che le Farmacie Galeniche possano preparare farmaci galenici per altre Farmacie (non in grado di realizzare il farmaco o che non dispongono di laboratorio attrezzato).
- Includere nella definizione di “Preparato officinale” anche qualsiasi formulazione inserite in testi non di Farmacopea, ma di comprovata affidabilità (es. Medicamenta, NFR tedesco, eccetera).
- Valutare la possibilità, in casi motivati, di poter avere un laboratorio anche staccato fisicamente dai locali della Farmacia.
- Permettere la conservazione della documentazione della preparazione anche soltanto in formato digitale.
- Rivedere le modalità di assegnazioni della data di scadenza di un preparato, sulla stregua del modello galenico tedesco che tiene conto della forma farmaceutica e del contenitore finale (v. dopo per approfondimenti).
- Legittimare esplicitamente i c. d. “prodotti salutistici”, preparati “officinali” dal farmacista ad uso orale, esclusivamente a base di piante, loro parti e derivati (da lista BELFRIT o Positiva del Ministero della Salute). In questo modo uscirebbero dal “limbo” in cui si trovano.
- Del punto sopra (preparati salutistici che diventerebbero officinali) estenderlo anche alle preparazioni uso topico.
- Proporre l’OBBLIGO per il farmacista, a cadenza regolare, di eseguire almeno 1 Round Robin o analogo per garantire qualità nel metodo di preparazione della forma farmaceutica esaminata.
- Prevedere il modello Scribas adottato in Germania per determinare se la preparazione richiede ricetta medica o meno: quello che è nella lista Scriba richiede ricetta medica per essere allestito. Tutto quello (principi attivi) che non è elencato, NON richiede ricetta medica.
- modificare la definizione di scala ridotta: non più un generico (3000 g / 3 Kg) di formulato (inadatto in base alla forma farmaceutica), ma un limite a confezioni, esempio 100 confezioni al giorno (sul modello Tedesco, recentemente confermato anche da una Sentenza della Corte Europea), indipendentemente dal peso.
APPROFONDIMENTO: Assegnazione della data di scadenza secondo Farmacopea Tedesca
Le scadenze nelle NBP sono ormai assolutamente superate ed imprecise (non sono cambiate con le nuove tabelle farmacopea italiana): non distinguono della forma farmaceutica e contenitore finale, mentre quelle tedesche sono nettamente più precise, a volte più restrittive rispetto a quelle Italiane, a volte più permissive di quelle Italiane.
Di seguito, un PDF esplicativo (clicca sull’immagine per ingrandire e scaricare il file).
Domanda: se i Tedeschi hanno dato certe scadenze, vuol dire che hanno fatto studi.
Una materia prima usata in Germania ha quindi meno validità se usata in Italia? O Spagna?
APPROFONDIMENTO: lista SCRIBAS dei principi attivi per i quali è richiesta ricetta medica.
In Germania (sempre loro…) vige una regola semplice per determinare se il galenico allestito dal Farmacista richiede ricetta medica o è di libera vendita: c’è una lista (lunga) di sostanze e principi attivi.
Se il principio attivo o sostanza è nella lista Scribas, allora il farmaco preparato galenicamente richiederà ricetta medica (che tipo, lo diranno le tabelle della FU). Se NON è nella lista, può essere venduto senza ricetta. Semplice. Lineare. Efficace.
Altre proposte per la nuova Farmacopea Italiana? Scrivetele nei commenti e verranno prontamente aggiunte!
Farmacista appassionato di Galenica, Legislazione Farmaceutica e Farmaci al banco. Amministratore di Farmagalenica.it, Farmacosmetica.it e Cercagalenico.it.
Nel 2013 si è specializzato in preparazioni galeniche a base di cannabinoidi e cannabis medica e ha conseguito un Master alla Bedrocan BV. Da sempre lavora presso l’omonima Farmacia.
Iscrizione Albo dei Farmacisti
Buongiorno,
nella Tabella 4 al punto 12 si parla di: antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali. Questi richiedono RR. Quindi il Clotrimazolo crema 1% presente in BP, realizzabile come officinale, necessita di RR oppure è esente grazie alla nota della tabella 4, visto che esiste il canesten 1% crema da 30g?
Salve,
confermo quanto ha scritto: necessiterebbe di ricetta medica, ma in virtù della nota della Tabella 4 può essere venduto senza ricetta medica.
Dott. Ternelli buonasera. Dunque, gli aggiornamenti dal marzo del 2009 quando è entrata in vigore la FUI XII ed, fino ad oggi (giugno 2022), sono questi:
-Aggiornamento e correzione della XII^ Edizione FU. DM 16 marzo 2010;
-Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII^ Ed. FU. DM 17 maggio 2018;
-Aggiornamento e rettifiche tabelle 2 – 3 – 6 della XII^ Ed. FU. DM 24 luglio 2018.
-DM del 18 giugno 2020 che ha aggiornato le Tabelle 3, 4, 5, 7 e 8
Sarebbe così gentile di indicarmi se vi sono altri aggiornamenti che mi sfuggono? Grazie
Direi che ha detto tutto (solo nel DM del 2020 c’è anche la tabella 10, per un refuso).
Buongiorno Dr. consultando il suo blog, che trovo utilissimo, credo sia sfuggito un errore relativo alla tabella 2. al seguente link “Tabella 2: Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente” viene riportata la tabella con ancora presente lo IODIO.
Potrei sbagliarmi ma meglio segnalare.
Grazie ancora per il suo prezioso lavoro.
Roberto
Salve,
si, non è chiaro effettivamente: se scorre qualche riga più giù viene scritto che lo iodio è stato eliminato con il DM 24 Luglio 2018, che però non è allegato lì vicino. Lo aggiungo, grazie per la segnalazione.
Rnr
Si mette gentile Dr. Con l’aggiornamento che ketorolac in qualsiasi forma È rnr ma mi pare sempre che non erro che acular collirio che ha ketorolac è sop.
Inoltre ad es. Evante ellaone non richiedono più documento per minorenni sempre che non abbia capito male.
Grazie per il servizio offerto
Salve, non sono sicurissimo di aver capito le domande.
Con l’aggiornamento ketorolac galenico è sempre RNR.
Altrettanto Ellaone non richiede ricetta anche per minorenni.
Buongiorno dott.Ternelli volevo un suo chiarimento in merito alla detenzione,tra gli obbligatori in farmacia,del glucosio al 33%,oltre al classico perfusione al 5%,mi si è creata confusione confrontandomi con colleghi.Grazie infinite.
Salve,
come dice la tabella 2 della FU, è sufficiente detenere almeno una delle concentrazioni disponibili in commercio (quindi la 5% o la 10%, 33%, eccetera) per assolvere all’obbligo.
Inoltre è necessario avere obbligatoriamente il materiale per l’esecuzione della flebo.
Salve Dott. Ternelli, le chiedo gentilmente una delucidazione in merito alla dispensazione di gocce nasali a base di Efedrina.
Ora che questo principio attivo è tornato in Tab.3 FU, una eventuale preparazione magistrale di gocce nasali contenenti Efedrina richiede una ricetta ripetibile o non ripetibile?
Le sarei molto grata se riuscisse ad aiutarmi,
Michela
Buongiorno Dr. Ternelli. Francamente non capisco la questione del Minoxidil. In Tab 4 FU sono iscritte le “preparazioni a concentrazione superiore a 5%”. La Tab dice “superiore” e basta, non uguale, quindi le preparazioni a concentrazione pari o inferiore a 5% non sono iscritte in Tab 4 FU, di conseguenza si allestiscono come officinali SOP qualsiasi sia la quantità di preparazione per confezione (non solo 60 ml, ma anche 100 ml o più). Invece, in virtù della Nota, le preparazioni a concentrazione superiore al 5% che al contrario sono iscritte in Tab 4 FU e quindi si dovrebbero allestire come… Leggi il resto »
Salve, l’ultimo aggiornamento della FU è stato messo proprio per risolvere questa “spinosa” questione ;): con la frase aggiunta “ad eccezione” si è intesto che AD ESCLUSIONE di tutte le classificazioni con ricetta o senza fatte per i vari punti della Tabella 4, allora vale la nota.
Questo implica, come ha detto lei correttamente, che per il Minoxidil seguiamo la Tabella 4, punto 9 e quindi prepareremo qualsiasi quantitativo sotto il 5% come officinale (Es.100 ml o 200ml).
Mi perdoni, non so se ho capito. Provo a ricapitolare: in Tab 4 FU (RR) abbiamo le preparazioni contenenti minoxidil > 5%; la nota esenta dall’obbligo di RR gli officinali inclusi in Tab 4 FU soltanto se il dosaggio di principio attivo e la quantità di preparazione allestita sono uguali o inferiori a quelli di farmaci industriali SOP/OTC; in British Pharmacopoeia sono presenti le monografie di preparazioni officinali contenenti minoxidil a 2%-3%-5%; in commercio esistono preparazioni industriali SOP contenenti minoxidil a 2%-5% flaconi da 60 ml. Quindi se allestisco soluzione minoxidil a 2% è un officinale SOP sempre (cioè qualsiasi… Leggi il resto »
Il riepilogo che ha fatto direi che è perfetto. 🙂
Grazie Dr. Ternelli. Gentilissimo!
salve dottor Ternelli, nel ringraziarla di metterci a disposizione questo strumento decisamente utile per il nostro lavoro quotidiano, le porgo cortesemente una domanda.
In relazione alla “consegna di farmaci senza prescrizione medica”, dm 31 marzo 2008, come da scheda: art.4-4, “prosecuzione della terapia a seguito di dimissione ospedaliera. Esibita documentazione” – iniettabili ammessi- sarebbe possibile dispensare antidolorifici quali toradol, contramal, iniettabili? e in tal caso come posso regolarmi sulla data (tempi) di dimissioni? grazie per il chiarimento, un collega neolaureato.
Salve e grazie.
Mi era sfuggito il suo commento, per cui le rispondo solo ora: la risposta è CERTAMENTE SI in quanto non stupefacenti. Non importa se ricetta ripetibile o non ripetibile. Sono iniettabili, non sono soggetti a ricetta limitativa (sono esclusi) e non sono stupefacenti.
Sulla seconda domanda non ho affermato, se intende che durata coprire, la risposta è UNA SOLA CONFEZIONE perché poi il paziente si deve recare dal medico il prima possibile.
BUONGIORNO DOTT. LE CHIEDO CORTESEMENTE DELLE DELUCIDAZIONI IN MATERIA DI DISPENSAZIONE DI FARMACI VETERINARI E LORO RELATIVA RICETTA .PER TEMPO IN FARMACIA IL GARDENALE DESTINATO A TERAPIA CRONICA ANIMALE E SEMPRE STATO SOMMINISTRATO CON LA CLASSICA RICETTA BIANCA NON RIPETIBILE ORA CHIEDO IN UN AZIENDA GROSSISTA CHE VINCE GARA D APPALTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI VETERINARI IN STRUTTURE COME I CANILI COMUNALI LA DISPENSAZIONE DI UN FARMACO COME IL SOLIPHEN CHE E L OMOLOGO VETERINARIO DEL GARDENALE COME DOVREBBE AVVENIRE E NECESSARIA LA TRIPLICE COPIA O SOLO LA RICETTA BIANCA REDATTA DAL VETERINARIO OPPURE ANCORA LA REV PERCHE HO… Leggi il resto »
Salve, quando si parla di stupefacenti LA REV NON ESISTE, intesa come ricetta medico veterinaria dotata di valore giuridico poiché il DM la esclude E-S-P-L-I-C-I-T-A-M-E-N-T-E per gli stupefacenti. Certo, nulla vieta al Veterinario di stampare un promemoria, ma esso rimanderebbe ad una “prescrizione” online che non ha valore giuridico. Per questo, la prescrizione di stupefacenti uso veterinario (Gardenale, Soliphen, ecc…) avviene come prima: o con ricetta bianca se prescritta direttamente ad animale oppure con richiesta (Es. foglio A4 con carta intestata) in triplice copia non ripetibile veterinaria (dato che sono stupefacenti in Tabella dei Medicinali Sez. C) se per approvvigionamento… Leggi il resto »